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La separazione consensuale
La separazione consensuale è l’istituto giuridico mediante il quale marito e moglie, concordemente, decidono di separarsi.
Non è pertanto possibile procedere con la separazione consensuale qualora i coniugi non siano d’accordo riguardo il patrimonio, il diritto di visita e mantenimento della prole, l’assegnazione della casa coniugale.
Prima dell’entrata in vigore della legge n. 162/2014, l’unico modo per procedere alla separazione consensuale era quella di depositare un ricorso in Tribunale al fine di ottenere l’omologazione dell’accordo; attualmente invece, con la citata legge, sono state introdotte due nuove forme per la separazione consensuale: la convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e le dichiarazioni dei coniugi al sindaco.
Oggi sono, pertanto, tre gli strumenti per poter procedere alla separazione consensuale.
Riguardo l’omologazione dell’accordo da parte del Tribunale la domanda si propone con ricorso ed entro cinque giorni il Presidente del Tribunale fissa con decreto il giorno della data di comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione.
I coniugi sono obbligati a comparire personalmente davanti al Presidente.
Non è necessaria l’assistenza di un difensore.
All’udienza di comparizione i coniugi saranno sentiti separatamente e congiuntamente dal
Presidente del Tribunale per tentare la conciliazione. Se quest’ultima riesce si redige il verbale di conciliazione, se non riesce viene verbalizzata la volontà dei coniugi di separarsi e le condizioni relative ai coniugi e alla prole.
Conclusasi la fase dinnanzi al Presidente, il tribunale decide in merito all’omologazione e, ottenuto il parere del P.M., se ritiene le condizioni concordate dai coniugi legittime e conformi all’interesse dei figli, emette il decreto di omologazione, che ha efficacia di titolo esecutivo e viene annotato in calce all’atto di matrimonio dall’ufficiale di stato civile.
Il secondo strumento per separarsi consensualmente dal coniuge è la negoziazione assistita.
Non è altro che un accordo che si raggiunge all'esito di una procedura di conciliazione realizzata dalle parti dalle parti, con l'assistenza di due avvocati e con l'impegno di cooperare in buona fede con lealtà per risolvere amichevolmente i loro rapporti.
L’accordo viene trasmesso, a cura degli avvocati, allo stato civile del Comune.
È possibile ricorrere alla negoziazione assistita anche se i coniugi hanno figli minori di età oppure con una disabilità che non li renda autosufficienti; in questo caso però l’accordo di separazione deve essere confermato dal tribunale, che verifica che vengano salvaguardati gli interessi dei bambini o ragazzi.
Infine, il terzo strumento per potersi separare è rappresentato dalla dichiarazione dei coniugi al Sindaco.
Questa separazione avviene davanti all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza. Vi è un primo incontro in cui viene redatto l’accordo di separazione e un secondo incontro in cui esso viene confermato. Tra i due incontri trascorrono circa 30 giorni, per il caso che la coppia abbia un ripensamento.
Va precisato che non è possibile utilizzare il citato strumento in presenza di figli minori o maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, incapaci di intendere e di volere o portatori di handicap.
Avv. Donatella Rampello
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