- Palermo – Ance Sicilia sollecita interventi urgenti contro il rischio idrogeologico
- Il primatismo delle scempiaggini
- Palermo - Presentato il libro di Antonella Di Bartolo "Domani c'è scuola"
- Marsala (TP) - La Lega si confronta con il territorio
- Enna - Svincolo autostradale: chiesti i tempi di riapertura all'Anas
- Calcio - Coppa Italia , L'Enna batte il Siracusa e approda agli ottavi
- Al via al format audiovisivo Club Under The Sea di Zo Centro Culture Contemporanee
- Dettagli
- Categoria: Diritto per Tutti
La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 12648/2024, è intervenuta nuovamente sui temi di “buona fede” ed “errore scusabile” in cui sia incorso il contribuente “Il principio di collaborazione e buona fede permea la disciplina tributaria… richiedendo una declinatoria in concreto in relazione alla diversità delle fattispecie e delle situazioni”: questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12648/2024.
In particolare, la sentenza in commento trae le mosse dal ruolo straordinario e dalla pedissequa cartella di pagamento emessa da Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 36 bis delle disp. accert. imp. redditi, ai fini del recupero di quanto dovuto dal contribuente a titolo di Irpef dovuta e non versata per l’anno 2011.
In particolare, secondo l’agente della riscossione, il contribuente – che aveva chiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito – avrebbe corrisposto in ritardo la terza rata, avendo effettuato il pagamento solo in data 3 marzo 2014 anziché in data 28 febbraio 2014.Avverso tale cartella di pagamento ricorreva in primo grado il contribuente: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che il prospetto prodotto dal contribuente recava come indicazione per il pagamento la data del 3 marzo, anziché quella del 28 febbraio 2014. A fronte di tale allegazione documentale, l’Ufficio rimaneva silente, di fatto non adempiendo all’onere di provare la legittimità dell’iscrizione a ruolo della cartella.Pertanto, Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la sentenza di primo grado. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava tale appello, ritenendo che (i) il pagamento della rata era comunque avvenuto prima della scadenza della rata successiva risultante dal prospetto rinvenuto nel sito online di Agenzia delle Entrate, (ii) il contribuente era in buona fede e, infine, (iii) si era in presenza di errore scusabile.
L'Agenzia, quindi, proponeva ricorso per cassazione, sostanzialmente affidando la propria difesa ad un unico motivo di gravame che possiamo così riassumere: è la legge che stabilisce come scadenza per il pagamento delle rate l’ultimo giorno di ciascun trimestre, ragion per cui l’errore del contribuente – affidatosi ad un prospetto errato – non sarebbe stato scusabile.
Come detto, però, la Corte di Cassazione ha (ri)affermato la correttezza della sentenza resa nel precedente grado di giudizio, confermando – quindi – la scusabilità dell’errore compiuto dal contribuente, di fatto paralizzando la pretesa dell’agente della riscossione. Come sottolineato dalla Suprema Corte, Agenzia delle Entrate, nel corso di causa, neppure avrebbe giustificato l’incongruenza documentale, “trincerandosi dietro il dato, ritenuto assorbente, che uno solo dei due prospetti fosse conforme a legge e senza tener conto del principio di legittimo affidamento”.
A questo punto, quindi, una domanda sorge spontanea: cosa si intende esattamente per errore scusabile del contribuente?
La risposta è da ricercare nell’art. 10 dello st. del contribuente che, in primis, sottolinea come i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria debbano essere improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
Per tale ragione, non possono essere irrogate sanzioni, né richiesti interessi di mora, nel caso in cui l'errore del contribuente sia stato causato dall'essersi conformato ad indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria e dalla stessa successivamente modificate.
Allo stesso modo, il contribuente sarà scusato quando il comportamento - che ha determinato la violazione - sia stato causato da fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori degli uffici fiscali.
Le sanzioni non possono essere comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria (in ogni caso, non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria), o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.
- Dettagli
- Categoria: Diritto per Tutti
Il Decreto Salva-Casa, oltre a prevedere un procedimento semplificato di sanatoria, stabilisce anche che alcune irregolarità siano sanate senza che sia necessario presentare domanda, quindi automaticamente. Vediamo quali
L'obiettivo del decreto Salva-Casa (D.L. 69/2024) è quello di facilitare la regolarizzazione delle irregolarità presenti negli immobili. Questo obiettivo viene perseguito attraverso una semplificazione del procedimento di sanatoria in determinati casi stabiliti dal decreto stesso, come la parziale difformità rispetto al titolo abilitativo o variazioni essenziali, e attraverso una sanatoria automatica per tutte le opere che, prima del decreto, avrebbero necessitato di un procedimento di regolarizzazione.
Si tratta dei casi di "tolleranza" in relazione agli interventi edilizi realizzati entro il 24 maggio 2024. I casi di tolleranza sono due: tolleranza esecutiva e tolleranza costruttiva. Andiamole a vedere nel dettaglio.La norma di riferimento per le tolleranze costruttive è l'art. 34 bis del T.U. edilizia il quale, attraverso il nuovo comma 1-bis, ha elevato la soglia di tolleranza del 2%, prevista dal comma 1, in caso di mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.
Il nuovo comma eleva al 6% questa tolleranza esclusivamente per le opere realizzate entro il 24 maggio 2024 che, di conseguenza, non necessiteranno della procedura di sanatoria.Per le tolleranze esecutive, il comma di riferimento pre-riforma è il comma 2, il quale stabilisce che, fuori dei casi del comma 1, costituiscono tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile.
Con il decreto Salva-Casa è stato aggiunto il comma 2-bis che, per le opere realizzate fino al 24 maggio 2024, prevede una lista più lunga di difformità considerate irrilevanti. Nel caso specifico ci riferiamo al minore dimensionamento dell'edificio, alla mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali, alle irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e alla difforme ubicazione delle aperture interne, alla difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria, agli errori progettuali corretti in cantiere e agli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.Per capire se un'opera realizzata entro il 24 maggio 2024 possa essere considerata sanata automaticamente, è necessaria la dichiarazione effettuata, da un tecnico abilitato, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali, così come stabilito dal comma 3 dell'art. 34-bis del T.U. Edilizia.
- Dettagli
- Categoria: Diritto per Tutti
Il decesso di un proprio familiare comporta, oltre all’inevitabile lutto, anche una serie di conseguenze sotto il profilo giuridico, specialmente in punto di successione ereditaria. Infatti, quando si valuta se accettare o meno un’eredità, gli eredi devono necessariamente tenere in considerazione vari aspetti: in primo luogo, la presenza di debiti che gravino sul patrimonio del defunto (c.d. de cuius), la situazione patrimoniale complessiva e, in particolare, la presenza di immobili abusivi nell’eredità del defunto.Un aspetto importante da chiarire riguarda cosa fare se l’eredità comprende un immobile costruito senza autorizzazione. La questione merita un approfondimento specifico per evitare complicazioni future. Sebbene l'abuso edilizio sia un reato attribuibile solo a chi ha commesso l'illecito, quando un immobile abusivo viene ereditato, gli eredi devono affrontare potenziali problemi legali, derivanti proprio dall’abuso edilizio realizzato dal defunto. Infatti, nel nostro Paese, il problema degli abusi edilizi e della non conformità alle normative urbanistiche è piuttosto comune. Ne consegue che spesso e volentieri gli eredi si trovano a fare i conti con tali problematiche.Si definisce abuso edilizio qualsiasi intervento di costruzione o ristrutturazione che venga effettuato senza il permesso del Comune o in modo non conforme a tale permesso.
Questi illeciti possono essere suddivisi in base alla loro gravità:
- interventi effettuati senza il necessario titolo abilitativo;
- interventi eseguiti in totale difformità rispetto al titolo abilitativo;
- interventi eseguiti in parziale difformità rispetto al titolo abilitativo;
- variazioni essenziali rispetto al permesso.
Quando un immobile abusivo viene incluso nel lascito ereditario, gli eredi subentrano nella proprietà di tale bene, anche se, secondo la legge, la vendita e le donazioni di immobili aventi ad oggetto abusi edilizi sono affette da nullità. Pertanto, nel momento in cui gli eredi accettano l’eredità, acquisiscono anche la proprietà dell’immobile abusivo.
Tuttavia, graveranno in capo a loro solo responsabilità di natura amministrativa e non anche penale. Infatti, la legge prevede che gli eredi non sono penalmente responsabili per gli abusi edilizi commessi dal defunto. Non è quindi possibile avviare un processo penale nei loro confronti, né le multe inflitte all’autore dell’abuso edilizio possono essere estese anche agli eredi che hanno accettato l’immobile abusivo. Gli eredi possono comunque essere soggetti a sanzioni amministrative, come ad esempio ordinanze di demolizione, le quali, appunto, non hanno natura penale, bensì solo amministrativa e sono inflitte nei confronti del proprietario del bene da demolire. Quanto alle multe inflitte al defunto per l’abuso edilizio, come detto, le stesse non ricadono sugli eredi.
Fatta questa premessa, vediamo quindi quali comportamenti adottare nel momento in cui si eredita un immobile abusivo.
La prima cosa da fare è determinare la natura dell’abuso edilizio. Per fare ciò, è preferibile avvalersi della consulenza di un tecnico, il quale dovrà valutare le condizioni dell’immobile e raccogliere la documentazione pertinente.
In secondo luogo, gli eredi dovranno dimostrare che l’immobile ereditato era affetto da abuso edilizio già prima della successione. Inoltre, gli eredi devono essere pronti a rispondere a eventuali ordinanze di ripristino della conformità dell’immobile o di demolizione del medesimo.In alcune situazioni, è anche possibile sanare l’abuso edilizio ereditato. La responsabilità di sanare l’immobile ricade sugli eredi, anche se l’immobile è molto vecchio. La sanatoria può essere ottenuta attraverso:
- un condono edilizio, che consente la regolarizzazione degli abusi avvenuti entro una certa data;
- una sanatoria edilizia, che permette di regolarizzare l’abuso entro 90 giorni dall'accertamento.
Entrambe le opzioni comportano costi differenti e richiedono l’assistenza di un professionista per la redazione della perizia tecnica e l’avvio delle pratiche.
Per ottenere la sanatoria dell’abuso, è necessario presentare una domanda al Comune, corredata da tutta la documentazione richiesta e dal pagamento delle sanzioni previste.La proprietà di immobili abusivi può comportare l’irrogazione, a carico dei proprietari, anche se eredi, di diverse sanzioni amministrative, pecuniarie e non.
In particolare, le sanzioni amministrative pecuniarie possono essere le seguenti:
- fino a 10.329 euro per inosservanza di norme e permessi;
- da 5.164 a 51.645 euro per lavori eseguiti senza permesso o nonostante ordini di sospensione;
- da 15.493 a 51.645 euro per lottizzazione abusiva o interventi in zone vincolate;
- una sanzione pari al doppio dell'aumento del valore venale dell’immobile per mancata o difforme segnalazione di inizio lavori, con un minimo di 516 euro.
Inoltre, come detto, gli eredi che ottengono in successione un immobile abusivo, possono essere destinatari di un ordine di demolizione. L'art. 31 del T.U. edilizia infatti dispone che l'ente locale, dopo aver accertato "l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali", ingiunge al proprietario la rimozione dell'abuso o la demolizione dell'immobile.
In caso di inottemperanza all'ingiunzione nel termine di 90 giorni, il bene viene acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
Infine, è bene tenere a mente che la Corte di Cassazione ha stabilito che un immobile abusivo non può essere diviso tra gli eredi. Il giudice, nell'effettuare la divisione ereditaria, deve escludere l’immobile abusivo dalla ripartizione.
- Dettagli
- Categoria: Diritto per Tutti
Con la Legge 9 novembre 2021, n. 156 (di conversione del decreto-legge “Infrastrutture”, approvata giovedì 4 novembre in Senato (190 voti favorevoli, 34 contrari e nessun astenuto) e pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 novembre 2021, n. 267, sono stati modificati 40 articoli del Codice della Strada.
Il nuovo Decreto Infrastrutture include un sostanzioso aggiornamento del codice della strada, che è entrato in vigore il 10 novembre.
Diverse novità: la prima è che al volante, oltre allo smartphone, sarà vietato usare pure gli altri dispositivi elettronici, come tablet e simili; inoltre i pedoni e disabili vengono maggiormente protetti, novità anche per i neopatentati e sanzioni più pesanti per alcune infrazioni.
Riguardo i dispositivi vietati alla guida, oltre ai cellulari sono adesso espressamente menzionati smartphone, computer portatili, notebook, tablet e congegni analoghi che comportino anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante. Alla eventuale violazione si affianca una multa.
Circa i monopattini il casco continua a non essere obbligatorio, ma sarà tuttavia obbligatorio l'uso delle frecce nonchè l'assicurazione per i monopattini a noleggio, e dovranno circolare a non oltre i 20 km/h (non più a 25). Confermato il divieto di marcia contromano. Da mezz’ora dopo il tramonto, qualora situazioni di visibilità lo richiedano, le luci dei monopattini devono essere accese e il conducente deve indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti. L’ inosservanza di una di queste disposizioni prevede una multa di 50 euro. Confermata anche la norma che vieta al conducente di trasportare altre persone, oggetti o animali, farsi trainare da un altro veicolo, di avere libero l’uso delle braccia e delle mani e di reggere il manubrio sempre con entrambe le mani, salvo che non sia necessario segnalare la manovra di svolta sui mezzi privi indicatori di direzione. La violazione di una di queste disposizioni prevede una multa di 50 euro.
Istituiti i “parcheggi rosa”, destinati alle donne in stato di gravidanza e genitori con figli fino a due anni, dietro l’esibizione del rispettivo contrassegno; multe salate anche per chi occupa illegittimamente i detti parcheggi.
Dovrà prestarsi più attenzione ai pedoni sulle strade prive di semafori. "I conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio".
Cambiamenti anche per il foglio rosa la cui durata passa da 6 a 12 mesi. Inoltre, le nuove norme prevedono la possibilità per i neopatentati di guidare auto di grande cilindrata (oltre 55 kW/t e massima 70 kW), al primo anno, ma solo in presenza di un patentato esperto con la licenza da almeno 10 anni ma entro i 65 anni di età.
Inoltre dal 1° gennaio 2022 la sosta nei parcheggi contrassegnati dalle strisce blu saranno gratuiti per le persone con disabilità, se i posti a loro riservati sono esauriti. E per chi parcheggia in aree di sosta riservate al trasporto dei disabili è previsto un raddoppio delle multe fino a un massimo di 672 euro e i punti decurtati passano da 2 a 6. Novità anche per chi guida senza patente: resta ferma la multa di 42 euro, scontata del 30% se la si paga entro 5 giorni, ma non vi è più l’obbligo di presentarsi fisicamente presso le Forze dell’ordine per l’esibizione della patente.
Avv. Donatella Rampello
- Dettagli
- Categoria: Diritto per Tutti
Per prodotto difettoso si intende quel prodotto che non offre la sicurezza che si può attendere.
In sostanza, un prodotto difettoso è un prodotto non sicuro. Se un prodotto causa danni, questi sono risarcibili dal produttore anche se il soggetto danneggiato non è l'acquirente del prodotto in questione.
Nel caso di danno causato da un difetto del prodotto, il Codice del Consumo ( D.lgs. 206/2005) stabilisce il principio di responsabilità assoluta del produttore, indipendentemente dalla colpa.
Nel caso in cui non si individui il produttore, il responsabile sarà il fornitore che ha distribuito il prodotto.
Al fine di valutare se l’aspettativa di sicurezza è soddisfatta o meno (e quindi se il prodotto è intrinsecamente difettoso oppure no), secondo il Codice del Consumo si deve però tener conto di tre circostanze: il grado di accuratezza delle informazioni, il grado di accuratezza della progettazione e il difetto di fabbricazione.
Per ciò che riguarda il grado di accuratezza delle informazioni fornite dal produttore si deve far riferimento alle modalità con cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione caratteristiche evidenti ed istruzioni e avvertenze fornite.
Circa il grado di accuratezza della progettazione che sta alla base del prodotto bisogna considerare “l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere”.
Da ultimo, in caso di produzione seriale, occorre tener presente che il difetto può essere un difetto di fabbricazione che colpisce solo un prodotto all’interno di un lotto determinato: in tal caso, il “prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”.
E’ importante notare che la responsabilità da prodotto difettoso è una forma di responsabilità extracontrattuale: ciò significa che il produttore è responsabile – e dovrà quindi risarcire il danno – anche se il soggetto danneggiato non è l’acquirente del prodotto, ma è un soggetto terzo.
Il prodotto difettoso può cagionare tre tipi di danno: danno di morte o lesioni personali, danno o distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, danno al prodotto stesso causato dal difetto di una o più parti.
Il produttore può essere esentato da responsabilità se riesce a provare: di non aver messo in circolazione il prodotto; che il difetto non esisteva al momento della distribuzione; di non aver realizzato il prodotto per fini di vendita; che il difetto è dovuto all’osservanza di norme imperative; che le conoscenza scientifiche e tecniche del prodotto del periodo in cui il prodotto è stato messo in circolazione non consentivano di scoprire l’esistenza del difetto.
Il consumatore che ha subito un danno può agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno.
È nullo qualunque patto che escluda o limiti la responsabilità del produttore.
Naturalmente, un’ipotesi di esclusione del risarcimento dipende dalla consapevolezza del consumatore circa il difetto del prodotto.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da prodotto difettoso è di tre anni dalla conoscenza del difetto e dell'identità del soggetto responsabile.
In ogni caso, il diritto si estingue dopo dieci anni dal giorno in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Per impedire tale decadenza, occorre proporre la relativa domanda giudiziale entro tale termine.
Avv. Donatella Rampello
Altri articoli …
- L’appalto
- La separazione consensuale
- Vendita con patto di riscatto
- Truffa
- Accesso civico
- Sfratto per morosità
- Distanza tra le costruzioni
- La divisione ereditaria
- Contratti a distanza
- L’espropriazione per pubblica utilità
- Whistleblower
- Enfiteusi
- Il Reato di Calunnia
- Il reato di violenza privata
- Occupazione abusiva di immobile
- Guida in stato di ebbrezza
Diritto per tutti - Potrebbe interessarti anche...
Agenzia delle Entrate, niente sanzioni se commetti un errore in buona fede, lo dice la Cassazione: ecco come dimostrarlo
Mercoledì, 14 Agosto 2024 07:55La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 12648/2024, è intervenuta nuovamente sui temi di “buona fede” ed “errore scusabile” in cui sia incorso il contribuente “Il principio di...
Nuovo condono edilizio 2024, molti abusi verranno sanati automaticamente con il Decreto Salva-Casa: ecco quali
Mercoledì, 07 Agosto 2024 09:29Il Decreto Salva-Casa, oltre a prevedere un procedimento semplificato di sanatoria, stabilisce anche che alcune irregolarità siano sanate senza che sia necessario presentare domanda, quindi...
Ereditare un immobile abusivo, hai diverse possibilità per sanare la proprietà ed evitare sanzioni: ecco quali
Domenica, 04 Agosto 2024 16:36Il decesso di un proprio familiare comporta, oltre all’inevitabile lutto, anche una serie di conseguenze sotto il profilo giuridico, specialmente in punto di successione ereditaria. Infatti, quando...
Diritto per Tutti – Novità codice della strada
Lunedì, 06 Dicembre 2021 09:21Con la Legge 9 novembre 2021, n. 156 (di conversione del decreto-legge “Infrastrutture”, approvata giovedì 4 novembre in Senato (190 voti favorevoli, 34 contrari e nessun astenuto) e pubblicata in...