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L’appalto
Nel nostro ordinamento l’appalto è disciplinato dall’art. 1665 c.c. e viene definito come “il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Dalla definizione emerge che l’appalto è un contratto bilaterale, consensuale e a titolo oneroso, con il quale una parte chiamata appaltatore, si impegna nei confronti di un’altra parte denominata appaltante o committente.
L'appalto è utilizzato quando un soggetto non può o non vuole compiere in prima persona il lavoro relativo ad un'opera o ad un servizio.
Per svolgere il lavoro, quindi, si rivolge ad un imprenditore che con la sua organizzazione s'incaricherà di compiere completamente l'opera dietro corrispettivo.
Oggetto dell’appalto può essere sia il compimento di un’opera sia il compimento di un servizio.
È un contratto a forma libera. Può pertanto essere concluso anche oralmente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali con riferimento alla costruzione di navi o aeromobili.
Il contratto di appalto si perfeziona con il pagamento di un corrispettivo in danaro da parte del committente.
L’obbligazione fondamentale dell’appaltatore è quella di compiere l’opera o il servizio che è stato ordinato dal committente, egli deve fornire anche la materia prima necessaria al compimento dell’opera.
Al fine di esimersi da responsabilità per vizi e difformità dell’opera dovuti a difetto di materiali, l’appaltatore, se la materia è fornita in tutto oppure in parte dal committente, deve denunciare subito i difetti che possono compromettere la regolare esecuzione dell’opera e la stessa deve essere eseguita dall’appaltatore secondo le modalità tecniche concordate con il committente, di solito descritti in un apposito documento che prende il nome di “capitolato”.
L’opera deve avvenire a regola d’arte.
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato, di persona oppure a mezzo di un direttore dei lavori nominato dallo stesso committente.
Obbligazione fondamentale del committente è il pagamento del corrispettivo in denaro.
Il corrispettivo che spetta all'appaltatore è determinato generalmente dalle parti, che ne individuano la misura o che stabiliscono con quale modo individuarla.
Se, tuttavia, non vi provvedono, esso viene calcolato o facendo riferimento alle tariffe esistenti o agli usi o, in mancanza, con provvedimento del giudice.
Trattandosi di un’obbligazione di risultato, deve realizzare l’opera o il servizio deve, cioè procurare il risultato concordato con il committente.
Può accadere, però, che la prestazione sia divenuta impossibile per cause non imputabili all'appaltatore. In questo caso e se l'impossibilità non è imputabile neanche al committente, egli avrà comunque diritto a un compenso per l'opera che ha già svolto, anche solo nella misura in cui l'opera stessa sia utile al committente.
Avv. Donatella Rampello
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