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Guida in stato di ebbrezza
Lo stato di ebbrezza è una condizione di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze alcoliche e in grado di modificare il comportamento dei soggetti che si trovano in tale condizione. Ne consegue una percezione distorta della realtà, un peggioramento delle facoltà intellettive e un rallentamento dei riflessi. Un binomio molto pregiudicante nel momento in cui ci si mette alla guida di un veicolo. La guida in stato di ebbrezza nell’ordinamento italiano è considerata un reato ed è sanzionata sulla base degli articoli 186 e 186-bis del Codice della strada, mentre la guida sotto l’effetto di stupefacenti dall’art. 187 del medesimo codice.
La competenza è del Tribunale in composizione monocratica del luogo della consumata violazione. La guida in stato di ebbrezza si articola in 3 livelli di gravità cui corrispondono 3 livelli di sanzioni:
a) lieve – tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532,00 a 2.127,00 euro. All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) media – un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) punito con l’arresto sino a 6 mesi e l’ammenda da 800 a 3200 euro. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno
c) grave– punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e l’ammenda da 1500 a 6000 euro.
Qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione della patente è raddoppiata. In questo caso può anche essere disposto il sequestro preventivo del veicolo e la sua confisca. Se il proprietario è diverso dal conducente, la durata di sospensione della patente è raddoppiata e non si applicano il sequestro e la confisca. In caso di recidiva biennale è prevista la revoca della patente.
Qualora non venga disposto il sequestro del veicolo e quest’ultimo non possa essere guidato da altra persona idonea, il mezzo stesso può essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall’interessato o fino all’autorimessa più vicina, dove viene lasciato in consegna al proprietario o al gestore della stessa (che lo terrà in custodia). Le spese necessarie per recuperare e trasportare il veicolo sono tutte a carico del trasgressore. L'accertamento del superamento del tasso alcolemico viene effettuato, nell’immediatezza, mediante un esame effettuato con un apposito apparecchio, l’etilometro. Attraverso questo strumento è possibile misurare la quantità di alcol presente nel sangue attraverso la misurazione della quantità di alcol presente nell'aria.
L'accertamento mediante etilometro viene ripetuto due volte a distanza di cinque minuti l'una dall'altra. L’acoltest è pertanto un accertamento di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile ai sensi dell’art. 354 c.p.p. e verrà utilizzato nel processo come prova. La persona sottoposta al test ha quindi facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia e l’arrivo del quale non deve essere necessariamente il caso di un tempestivo sopraggiungere. In ogni caso deve essere dato l’avvertimento della possibilità di far intervenire il proprio difensore di fiducia. Se il pubblico ufficiale omette di riportare tale circostanza il verbale è nullo e la sanzione non può essere applicata.
La giurisprudenza, tuttavia, ha riconosciuto, in determinati casi, la legittimità di un accertamento immediato della condizione di ebbrezza del conducente di un veicolo attraverso la valutazione di uno o più indici sintomatici, quali l'irascibilità, l'incapacità di deambulare o di farlo in maniera coordinata, l'incapacità di parlare, etc. Se invece il soggetto che viene fermato e sospettato di guida in stato di ebbrezza si rifiuta di sottoporsi all'alcol test, vengono applicate le sanzioni più severe previste dal Codice della Strada, ovvero quelle applicate nei casi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: multa da 1.500 e 6.000 euro, sospensione della patente da uno a due anni e confisca del veicolo. Nel 2016 è stata inoltre introdotta la legge di omicidio stradale, che punisce con la reclusione il conducente che, violando le norme del codice della strada, sia causa di un evento mortale. Nello specifico la norma colpisce duramente i conducenti colti in stato di ebbrezza, prevedendo in caso di omicidio stradale colposo la reclusione da 5 a 10 anni se il tasso alcolemico riscontrato è compreso tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (8-12 anni di reclusione invece per i conducenti professionali). In caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, la reclusione prevista va invece da 8 a 12 anni. La legge prevede inoltre delle aggravanti di pena in caso di fuga del conducente, pena che viene aumentata da 1/3 a 2/3, e nel caso in cui si provochi la morte di più persone, in questo caso si può arrivare fino ai 18 anni di reclusione. La pena invece può essere dimezzata quando l’omicidio stradale non sia dovuto esclusivamente all’azione del colpevole.
Avv. Donatella Rampello
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