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L’espropriazione per pubblica utilità
L’espropriazione è definita dall’art. 834 del c.c. come quell’istituto di diritto pubblico in base al quale un soggetto, previo pagamento di una giusta indennità, può essere privato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per una causa di pubblico interesse legalmente dichiarata. Si tratta del principale atto ablatorio in forza del quale il pubblico potere sacrifica gli interessi di un privato cittadino per il vantaggio della collettività. Con essa, infatti, un soggetto viene privato, in tutto o in parte, di uno o più beni immobili di sua proprietà per una causa di interesse pubblico che sia legalmente dichiarata. La norma in cui troviamo disciplinata l’espropriazione per pubblica utilità è l’art. 834 c.c. che così dispone: “Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità. Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali”. Tuttavia anche nell’art. 42, comma 3 Cost si rinviene una fonte esplicita del detto istituto, in cui è stabilito che la proprietà privata può essere espropriata per motivi di interesse generale e dietro la corresponsione di indennizzo. La fonte normativa speciale è invece costituita dal d.p.r. n. 327/2001, il c.d. Testo Unico in materia di espropriazione. Il procedimento dell’esproprio consta di alcune fasi. In primo luogo è prevista l’apposizione da parte della P.a. di un vincolo preordinato all’esproprio, che può discendere da un piano regolatore generale da una sua variante o da un altro atto che comporti comunque una sua modifica (si pensi all’accordo di programma). Segue la dichiarazione di pubblica utilità, che può essere esplicita o implicita (ad esempio nell’approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica). Questo atto è presupposto di legittimità per il proseguo della procedura, ed infatti è nell’atto che contiene la dichiarazione di pubblica utilità che è inserito il termine per l’emanazione del decreto preordinato all’esproprio (che costituisce l’ultima fase del procedimento), ed in sua mancanza, l’art. 13 d.P.R. 327/2001, prevede sia di cinque anni. Segue una determinazione in via provvisoria dell’indennità, che varia a seconda che vi sia una cessione volontaria o non volontaria da parte del privato espropriato. Infine la procedura si chiude con l’emanazione del decreto di esproprio che attribuisce al privato il diritto ad esigere l’indennità da parte della P.a. e che interviene successivamente al pagamento dell'indennità provvisoria accettata, al suo deposito presso la Cassa depositi e prestiti o al pagamento dell'indennità definitiva non accettata. Il passaggio di proprietà del bene deve intervenire entro due anni dal decreto. Per quanto riguarda i soggetti che fanno parte del rapporto di espropriazione sono: l’espropriato che può essere soggetto pubblico o privato; il beneficiario dell’espropriazione, ovvero il soggetto pbllico o privato in favore del quale viene emesso il decreto di esproprio; il promotore dell’espropriazione, colui il quale chiede che venga eseguito l’esproprio; l’autorità espropriante, ovvero l’autorità amministrativa titolare del potere di espropriare. L’Oggetto dell’espropriazione può essere un diritto di proprietà o altro diritto reale. Non possono essere oggetto di espropriazione gli edifici aperti al culto, i beni demaniali e i beni patrimoniali indisponibili e le sedi di rappresentanze diplomatiche di Stati esteri. Per quanto riguarda l’indennizzo non è un prezzo in quanto l’espropriazione non deve essere assimilata ad una vendita forzata, ed inoltre il relativo importo non corrisponde necessariamente al valore di mercato del bene espropriato. La Corte Costituzionale con diverse pronunce (sent. n. 216/1990, n. 173/1991, n. 138/1993) ha precisato che l’indennizzo deve essere serio, congruo ed adeguato. Qualunque sia la natura dell’indennizzo, non vi è dubbio che attraverso la sua previsione si sia voluta attuare una sorta di ripristino parziale dell’equilibrio patrimoniale alterato a danno del privato, sia pure per motivi legittimi consistenti nella soddisfazione dell’interesse pubblico.
Avv. Donatella Rampello
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