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- Categoria: Terzo Settore
Gli Invalidi di Guerra: Eroi Celebrati, Diritti Conquistati
Trascorso il 4 novembre, giorno in cui l’Italia ha celebrato la commemorazione dei suoi Caduti e la firma dell’armistizio che sancì la fine della Seconda Guerra Mondiale, vorrei puntare la mia attenzione su una particolare categoria d’invalidi, quelli di guerra. La guerra è quel fenomeno sociale che lo contraddistingue per la violenza che c’è in essa. Durante un conflitto si può morire, si può rimanere feriti o invalidi; la guerra non risparmia nessuno: ricco, povero, uomo, donna, bambino.
La guerra può portare a diventare invalido e può colpire sia militari, sia civili che nel corso della storia sono stati considerati come degli eroi esaltati da popoli e poeti. Nonostante sia stato riconosciuto il massimo onore fin dall’antichità, per vedersi riconosciuti dei diritti, dovranno attendere la fine seconda Guerra Mondiale dove è stato dato il primo riconoscimento di carattere economico da parte dello Stato grazie agli articoli della legge del 26 luglio 1957 che ha riconosciuto agli invalidi di guerra una pensione, un assegno o indennità di guerra.
Assegno che spetta anche ai militari dei corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie e, in caso di morte, ai loro congiunti, agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nelle zone d’intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962 n. 1746. Al coniuge superstite spetta la pensione di remissibilità fino a quando mantiene lo stato vedovanza o se è divorziato se ci sono condizioni particolari.
Le pensioni di guerra sono delle prestazioni di tipo risarcitorio e sono erogati a tutti i cittadini con della disabilità causate da eventi bellici. Anche gli orfani hanno diritto alla pensione di guerra per reversibilità da parte dei genitori se sono minorenni fino 21 anni, mentre se sono studenti universitari fino a 26 anni. Oppure nel caso in cui sia un diversamente abile. Quest’anno gli importi delle pensioni di guerra, ancora esistenti, sono stati rivalutate il loro indice, infatti, sarà pari allo 2,01%.
Per gli invalidi di guerra lo Stato italiano non ha solo assegnato una pensione ma ha previsto il loro inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. La prima legge che regolamenta le assunzioni obbligatorie di invalidi di guerra presso le pubbliche amministrazioni è stata la n. 1312 del 21 Agosto 1921 che divenne il modello di riferimento di tutti i successivi provvedimenti in materia di collocamento obbligatorio. Nel 1920 in occasione nella IV Conferenza Interalleata a Bruxelles proprio l’Italia presentò la questione sul collocamento obbligatorio, ma viste le differenti condizioni economiche e sociali tra Paesi venne deciso di lasciare libera scelta ai singoli stati. In Italia ad esempio fu l’allora ministro del lavoro, Arturo Labriola, a proporre la prima legge in materia di inserimento lavorativo di persone con disabilità, in un periodo storico in cui lo Stato viveva un momento di alto tasso di disoccupazione, pertanto se già era un impresa per una persona abile lo era ancora di più per coloro che presentavano una inabilità.
Per tutelare le persone con disabilità bisognava creare un sistema di assunzione obbligatoria, inizialmente destinato ai soli invalidi di guerra e poi allargato a una più amplia platea. Tutto questo si realizzò subito dopo la seconda guerra mondiale, quando furono emanati provvedimenti rivolti a invalidi del lavoro, dei reduci, profughi ecc. Nel 1968 venne emanata la legge del 2 aprile 1968 la n. 482 che prevedeva l’istituzione di liste speciali separate per il collocamento di alcune categorie di soggetti per le quali è maggiormente difficile l'inserimento nel mondo del lavoro.
Andrea Formaia
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