- tessera elettorale con l'annotazione specifica;
- oppure una certificazione rilasciata dall'AUSL, anche in occasione di altre consultazioni;
- oppure, per i non vedenti, essere in possesso di un libretto con annotati i codici 10/11/15/18/19/05/06/07 (i libretti più recenti non riportano più questi codici).
Non hanno diritto al voto assistito invece, le persone che presentano le seguenti disabilità: le persone Down o con qualsiasi altro tipo di disabilità intellettiva. Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale 19/2013 l'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune e viene scelto liberamente dall'interessato. Altro aspetto riguarda invece il problema delle barriere architettoniche; in questo caso la legge n. 15 del 15 gennaio 1991 prevede che: “nel caso di impossibilità di accedere alla propria sezione elettorale con la sedia a rotelle, di votare, sempre presentando apposito certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale, di avere il diritto di votare in un'altra sezione dove non sono presenti delle barriere architettoniche”. Il sistema legislativo italiano non pone l’attenzione solamente al problema delle barriere architettoniche ma anche a tutto ciò che riguarda l’arredamento interno delle sezioni; deve essere opportunamente arredato (articoli 1 e 2 della legge 15/1991; articolo 48, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19); è stato inoltre disposto (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 29, comma 1) che i comuni organizzino specifici servizi di trasporto, nella giornata elettorale, per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale. Gli articoli 1 e 2 della legge 15/1991 recita:” 1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2”, ad esempio a Enna sono pochi i seggi che possono essere accessibili a una persona con disabilità; le scuole elementari Ex liceo e De Amicis. Il secondo comma ancora una volta stabilisce il fatto che per usufruire del voto assistito è necessario esibire, assieme al certificato elettorale, una attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione. Il secondo comma sancisce che: “nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto. Ogni comune poi, adotta i propri regolamenti; il comune di Torino, ad esempio, regolamenta il fatto che l’impedimento o handicap, in ogni caso, deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore oppure al movimento degli arti superiore.
Fornaia Andrea