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Il Reato di Calunnia
Il reato di calunnia, disciplinato dall’art. 368 c.p., si concretizza laddove un soggetto incolpi di un reato una persona di cui conosce l’innocenza, o simuli a carico di quest’ultima le tracce di un reato. Nello specifico il richiamato art. 368 c.p. stabilisce che: “ Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo”.
E’ necessario precisare che la calunnia si configura sia quando il reato è stato effettivamente commesso da altri e l'accusatore ne sia consapevole, sia quando il reato è solo il frutto della fantasia di quest'ultimo. L’interesse tutelato è quello del corretto funzionamento della giustizia, evitando che venga instaurato un procedimento nei confronti di un soggetto che è innocente (o per non aver commesso il fatto o per avere agito in presenza di cause di giustificazione). Secondo alcuni autori e determinata giurisprudenza, il reato di calunnia si deve considerare un reato plurioffensivo, perché l’oggetto della tutela apprestata dall’articolo 368 del codice penale dovrebbe essere ravvisato anche nella libertà dell’innocente accusato e nel suo onore. Si tratta di un reato comune, potendo essere posto in essere da chiunque, di pura condotta, di pericolo e a forma vincolata.
Non è configurabile il tentativo in quanto il predetto reato si consuma quando l’autorità riceve l’informazione calunniosa o viene a conoscenza delle tracce di reato. L’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità della calunnia è il dolo generico, devono esserci, cioè, la coscienza e la volontà di incolpare un innocente. Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio l’art. 368 c.p. prevede la reclusione per una durata compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 6 anni. Vi sono tuttavia alcune ipotesi aggravate, in cui la pena è aumentata: La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.
Si procede, pertanto, ad un aumento della pena se l’accusatore incolpa qualcuno di un reato per cui la legge stabilisce come pena una reclusione fino a 10 anni, o altra pena più grave. L’aumento di pena non è determinato dalla legge e, dunque, bisogna riferirsi ex art 64 c.p., con la conseguenza che la pena può essere incrementata fino a un terzo rispetto a quella che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso, senza però la possibilità di superare i 30 anni di reclusione. Se invece dal fatto deriva una reclusione di durata superiore a 5 anni, allora il reato è punito con una reclusione da 4 a 12 anni. Se infine dal fatto deriva una condanna all’ergastolo, il reato è punito con una reclusione da 6 a 20 anni. Si tratta di un reato procedibile d'ufficio in quanto, anche volendo aderire alla tesi che lo considera plurioffensivo, è fondamentale la tutela dell'interesse al corretto funzionamento del sistema giudiziario onde evitare che l'attività investigativa e della magistratura venga paralizzata da false notizie di reato.
Avv. Donatella Rampello
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