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- Categoria: Terzo Settore
Disabilità: La scuola di ieri e di oggi
Nel 2024 si ritorna a parlare di classi differenziate e a far scoppiare la polemica qualche mese fà è stato il generale Roberto Vannacci, eurodeputato per la Lega al parlamento Europee, che per l’appunto aveva proposto la creazione o meglio la reintroduzione delle classi differenziate. Ma cerchiamo di capire cosa sono e come nascono le classi differenziate.
In Italia le prime furono create all'inizio del XX secolo e destinate ad alunni con difficoltà di socializzazione ed apprendimento. In Italia la prima scuola destinata ad alunni con bisogni speciali nasce a Torino presso la scuola "Aurora" allo scopo di inserire alunni affetti da disabilità con ”bisogni educativi speciali” e a tali soggetti verrà affiancata la figura dell’insegnante di sostegno, un docente specializzato che viene assegnato alla classe dove è presente un alunno con disabilità.
Solitamente per l’alunno con disabilità è prevista la redazione, da parte dell’insegnante di sostegno, del PEI, il Piano Educativo Individualizzato dove vengono stabiliti gli obbiettivi didattici che dovrà raggiungere. La normativa di riferimento per l’insegnante di sostegno è la legge n. 104 del 1992 comma 3 dove viene stabilito che gli enti locali hanno l’obbligo di fornire docenti specializzati per l’assistenza, l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali.
Così come scrive "L’orientamento", il magazine per la scuola, l’università e il lavoro, l’inclusione scolastica degli alunni disabili è un elemento fondante della scuola, oltre che un principio stabilito all’articolo 34 che recita nel seguente modo: “La scuola è aperta a tutti. L’istruzione interiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso”.
Tale diritto viene garantito anche agli studenti con disabilità così come viene stabilito dalla legge n 104 del 5 febbraio 1992 all’articolo 13 che dispone: “L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado e nelle università si realizza attraverso la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati.
A tale scopo gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze, stipulano degli accordi di programma finalizzati alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Affinché avvenga tale integrazione è necessario che le scuole e le università si forniscono di attrezzature tecniche e sussidi didattici ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico”. Leggendo la legge 104 si evince che essa fu concepita allo scopo di garantire alle persone con disabilità il diritto allo studio fino all’università con interventi adeguati sia al bisogno della persona sia alla peculiarità del piano di studio individuale; a tal fine la legge ha previsto inoltre l'attribuzione, con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, di incarichi professionali ad interpreti da destinare alle università, per facilitare la frequenza e l'apprendimento di studenti non udenti.
Alle scuole di ogni ordine e grado, gli enti locali devono fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, esse vengono garantite da attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Mentre per quanto riguarda gli studenti diversamente abili iscritti all'università sono previsti dei sussidi tecnici e didattici specifici nonché appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle stesse università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri. Ciò nonostante vi è un cono d’ombra nella storia dell’integrazione scolastica degli studenti con disabilità e che riguarda la formazione delle classi differenziate, delle classi destinati a solo alunni affetti da disabilità o affetti da disturbi dell'apprendimento o problemi di socializzazione.
In Italia le prime classi differenziali furono create all'inizio del '900 un sistema molto criticato che portó alla sua abolizione con la legge n. 517 del 1977, dove la scuola tende a diventare un luogo d’integrazione con la formazione delle classi miste e ora il generale Roberto Vannacci riaccende il dibattito sull’efficacia di un’educazione differenziata per gli alunni con difficoltà con bisogni speciali.
A parer mio in questo modo viene meno il diritto all’integrazione per il quale si è tanto lottato, le classi devo essere miste con studenti disabili e abili, anche questo è insegnamento, confrontarsi con la diversità, fare proprio il valore della diversità, se fin dai banchi di scuola venisse insegnato questo avremo una società meno chiusa in grado di andare Oltre la Diversità.
Andrea Fornaia
Foto: https://www.risorse.it/azienda/progetti/integrazione-disabilita/
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