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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Alterazione di stato (art. 597 c.p., comma I)
L’art. 567 c.p. prevede e punisce, nei suoi due commi, due distinte ed autonome fattispecie di reato: l’alterazione mediante sostituzione di neonato e l’alterazione di stato mediante falsità.
Recita infatti: “Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni.
Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.”
Anche se oggettivamente distinte, le due ipotesi delittuose hanno in comune la stessa ratio giuridica, ossia contrastare la divergenza tra lo stato civile cui si avrebbe diritto e lo stato civile che poi viene effettivamente attribuito e, pertanto, quella di garantire il riconoscimento a ciascun individuo dello stato civile corretto e pienamente rispondente alla realtà dei fatti, così tutelando l’interesse pubblico alla corrispondenza tra nascite avvenute e nascite risultanti dai registri.
Diversi sono, invece, i beni giuridici tutelati, infatti, nel caso di alterazione mediante falsità la tutela è prevista nei confronti dell’interesse del neonato al riconoscimento dello stato civile ad esso direttamente e correttamente spettante; mentre nel caso di alterazione mediante sostituzione il bene giuridico tutelato è l’interesse del neonato al possesso e al godimento dello stato civile cui ha esclusivo diritto.
Il primo comma dell’art. 597 c.p. disciplina e punisce l’alterazione di stato di un neonato mediante la sua sostituzione.
Mentre soggetto attivo può essere chiunque, soggetto passivo sarà, innanzitutto, il neonato in quanto vittima diretta della sostituzione e della conseguente alterazione di stato; e poi anche lo Statoin quanto titolare dell’interesse a garantire che ogni individuo goda dello stato civile corretto e corrispondente alla realtà dei fatti.
La condotta tipica consiste nella sostituzione dei neonati, la quale può avvenire non solo con lo scambio fisico degli stessi, ma anche attraverso lo scambio dei cartellini che identificano i neonati alla nascita. Essa, inoltre, dovrà essere idonea a produrre l’alterazione di stato.
L’elemento soggettivo consiste nel dolo generico, e cioè nella coscienza e volontà di alterare lo stato civile di un neonato mediante la sua sostituzione con un altro.
Inoltre, trattasi di reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui, per effetto della sostituzione, il neonato inizia a possedere uno stato civile diverso da quello che in realtà gli spetterebbe.
Anche in questo caso è prevista la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale, ex art. 569 c.p., se a commettere il reato è un genitore.
Carmela Mazza
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