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No alla Violenza - La truffa contrattuale e la truffa per l'assunzione ai danni dello Stato
La truffa contrattuale e la truffa per l'assunzione ai danni dello Stato sono, due fattispecie di truffa, ideate dalla giurisprudenza prevalente, che si concretizzano nella "dematerializzazione" o "depatrimonializzazione" del danno, il quale consiste nella diminuzione della capacità del patrimonio di soddisfare i bisogni materiali o spirituali del suo titolare.
Le forme di danno riconosciute dal nostro ordinamento possono essere così classificate:
1) "danno emergente" e "lucro cessante"; 2) incremento delle passività; 3) diminuzione della funzione strumentale del patrimonio; 4) turbativa del godimento della cosa.
La prima ipotesi (truffa contrattuale) consiste nel conseguire una stipulazione di un contratto che il truffato, se non raggirato, non avrebbe stipulato o che avrebbe comunque stipulato, ma a condizioni differenti. La truffa sussiste indipendentemente dal fatto che la vittima abbia pagato il giusto corrispettivo della controprestazione effettivamente fornitagli, l'illecito si realizzerà per il solo fatto che si sia stipulato un contratto che, senza gli artifizi e raggiri posti in essere dall'agente, non sarebbe stato stipulato, quantomeno non a quelle condizioni.
Con riguardo a tale tipologia di truffa, la giurisprudenza ha affermato che l'ingiusto profitto e il danno altrui sussistono anche in assenza di una sproporzione tra le prestazioni dei contraenti.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 18 del 21 giugno 2000, hanno affermato che la truffa contrattuale si consuma "nel momento in cui si realizza l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato".
La truffa per assunzione ai danni dello Stato (seconda ipotesi) si configura, invece, qualora gli artifici o raggiri, mediante la produzione e presentazione di documenti falsificati, siano finalizzati all'assunzione da parte dello Stato nel pubblico impiego.
Le Sezioni Unite, con sentenza del 16 dicembre 1998 n. 1, hanno individuato: il momento consumativo di questa tipologia di truffa nell'assunzione del soggetto attivo; il profitto ingiusto nell'acquisizione di un ruolo retribuito e coperto di previdenza sociale da parte del reo; il danno altrui, infine, nelle spese che la Pubblica Amministrazione aveva sostenuto per l'assunzione e per l'impegno di spesa nel bilancio preventivo.
Mentre veniva esclusa dal novero del danno la retribuzione conseguita dal lavoratore, in quanto causalmente orientata a ripagare la prestazione lavorativa eseguita, seppur trattavasi di un lavoratore assunto in maniera truffaldina.
Carmela Mazza
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