- Troina celebra la storia: nasce la “Società Troinese di Storia Patria”
- Black Friday 2024: il 42% delle famiglie italiane si prepara agli acquisti
- Enna - Diritti dei Minori: un allarme globale e locale
- Inclusione scolastica e sindrome di Kleefstra: strategie e prospettive future
- "Bonus stufa a pellet 2025": la detrazione fiscale
- La fame nel mondo: cause, conseguenze e possibili soluzioni
- Palermo - Governo approva nuovo piano di gestione dei rifiuti per la Sicilia
- Dettagli
- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Occultamento di stato di un figlio (art. 568 c.p.)
L’art. 568 c.p. punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato dal matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficienza, occultandone lo stato.
Per fanciullo deve intendersi la persona minore di età che non è in grado di fornire autonomamente elementi utili alla identificazione della sua precedente registrazione quale figlio legittimo o naturale riconosciuto.
Trattasi di reato plurioffensivo, lesivo di due differenti beni giuridici: da un lato l’interesse del fanciullo a conservare lo staus già acquisito con la precedente registrazione nei registri dello stato civile; dall’altro l’interesse dello Stato alla corrispondenza tra nascite avvenute e nbascite risultanti dai suddetti registri di stato civile.
Pertanto, soggetto attivo, trattandosi di reato comune, può essere chiunque, mentre saranno soggetti passivi il fanciullo e lo Stato.
La condotta tipica posta in essere e, quindi l’elemento oggettivo del reato, consiste: o nell’occultare lo stato del fanciullo o con la deposizione, ossia col mettere il fanciullo in un luogo in cui può essere trovato, ma con l’intento di non riprenderselo e di abbandonarlo e il tutto in modo da non essere scoperti ed identificati; o con la presentazione, ossia consegnando, affidando il fanciullo personalmente presso un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficienza, indipendentemente dal fatto che ci si faccia identificare o meno.
L’elemento soggettivo del reato consiste nel dolo generico, ossia nella consapevolezza dell’esistenza di una pregressa iscrizione nei registri dello stato civile del fanciullo come figlio legittimo o figlio naturale riconosciuto, insieme alla volontà di occultarne lo stato tramite la deposizione o la presentazione dello stesso in un ospizio per trovatelli o in altro luogo di beneficienza.
Trattasi di un reato istantaneo ad effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui il fanciullo viene deposto o presentato nei luoghi suddetti; ed è configurabile il tentativo di reato, qualora il soggetto agente, per cause indipendenti dalla propria volontà non riesca a completare l’occultamento del minore.
Se la condanna è pronunciata contro un genitore, sarà applicata anche la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale.
Carmela Mazza
No alla Violenza - Potrebbe interessarti anche...
No alla Violenza - Il reato di truffa e la distinzione con gli altri reati
Giovedì, 31 Ottobre 2024 09:58Il delitto di truffa si distingue: - dal reato di furto, poiché la truffa consiste nel procurarsi un profitto attraverso il consenso del titolare viziato dall'inganno, mentre il furto consiste nell’...
No alla Violenza - Le circostanze aggravanti del reato di truffa
Lunedì, 21 Ottobre 2024 17:04Il secondo comma (n. 1, n. 2 e n. 2 bis) disciplina varie ipotesi di circostanze aggravanti specifiche, giustificate dalla particolare qualifica del soggetto passivo o dalle particolari modalità...
No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte seconda)
Giovedì, 03 Ottobre 2024 18:44La truffa è un reato istantaneo con effetti permanenti dal momento che si perfezionerà nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la...
No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte prima)
Mercoledì, 18 Settembre 2024 08:29Come abbiamo già detto, la truffa, come disciplinata dall’art. 640 c.p., è l' induzione di un soggetto in errore, mediante l'utilizzo di artifizi o raggiri, col fine specifico di ricavare un...