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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Occultamento di stato di un figlio (art. 568 c.p.)
L’art. 568 c.p. punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato dal matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficienza, occultandone lo stato.
Per fanciullo deve intendersi la persona minore di età che non è in grado di fornire autonomamente elementi utili alla identificazione della sua precedente registrazione quale figlio legittimo o naturale riconosciuto.
Trattasi di reato plurioffensivo, lesivo di due differenti beni giuridici: da un lato l’interesse del fanciullo a conservare lo staus già acquisito con la precedente registrazione nei registri dello stato civile; dall’altro l’interesse dello Stato alla corrispondenza tra nascite avvenute e nbascite risultanti dai suddetti registri di stato civile.
Pertanto, soggetto attivo, trattandosi di reato comune, può essere chiunque, mentre saranno soggetti passivi il fanciullo e lo Stato.
La condotta tipica posta in essere e, quindi l’elemento oggettivo del reato, consiste: o nell’occultare lo stato del fanciullo o con la deposizione, ossia col mettere il fanciullo in un luogo in cui può essere trovato, ma con l’intento di non riprenderselo e di abbandonarlo e il tutto in modo da non essere scoperti ed identificati; o con la presentazione, ossia consegnando, affidando il fanciullo personalmente presso un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficienza, indipendentemente dal fatto che ci si faccia identificare o meno.
L’elemento soggettivo del reato consiste nel dolo generico, ossia nella consapevolezza dell’esistenza di una pregressa iscrizione nei registri dello stato civile del fanciullo come figlio legittimo o figlio naturale riconosciuto, insieme alla volontà di occultarne lo stato tramite la deposizione o la presentazione dello stesso in un ospizio per trovatelli o in altro luogo di beneficienza.
Trattasi di un reato istantaneo ad effetti permanenti, che si consuma nel momento in cui il fanciullo viene deposto o presentato nei luoghi suddetti; ed è configurabile il tentativo di reato, qualora il soggetto agente, per cause indipendenti dalla propria volontà non riesca a completare l’occultamento del minore.
Se la condanna è pronunciata contro un genitore, sarà applicata anche la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale.
Carmela Mazza
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