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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore
Il secondo comma dell’art. 570 c.p., all’ipotesi di cui al n. 1, punisce con la reclusione fino ad un anno e con la multa da 103 a 1.032,00 euro, chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge.
Il reato in questo caso può essere posto in essere tramite due con dotte differenti: la malversazione e la dilapidazione.
La malversazione consiste nella cattiva gestione e/o infedele amministrazione, caratterizzata da indebite appropriazioni o distrazioni dei beni effettuate per il raggiungimento di un profitto, proprio.
La dilapidazione, considerata più grave della malversazione, consiste invece in un’amministrazione sconsiderata, caratterizzata da spese o investimenti eccessivi e/o inutili che causano la dispersione dei beni del soggetto passivo.
Entrambe le condotte possono consistere sia in un’azione che in un’omissione e possono produrre un’offesa che può concretizzarsi sia in un danno emergente che in un lucro cessante, purchè la stessa sia denotata da una particolare gravità oggettiva.
Oggetto materiale di entrambe le condotte dovranno essere i beni del soggetto passivo, mentre il presupposto del reato è l'effettiva disponibilità dei beni da parte del soggetto agente.
Pertanto, in regime di comunione dei beni, la norma è applicabile al coniuge che disponga del patrimonio senza il consenso dell'altro. In regime di separazione dei beni il delitto si configura in caso di violazione del mandato generico di amministrare i beni conferito dall'altro coniuge.
Per quanto concerne i beni del figlio, invece, è necessaria l'effettiva amministrazione del suo patrimonio.
Per quanto riguarda l’elemento psicologico del reato, il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di malversare o dilapidare con la propria condotta i beni del figlio o del coniuge.
Il reato si intenderà posto in essere nel momento in cui viene concretamente realizzata la malversazione o la dilapidazione. Ed è anche il tentativo.
Competente sarà il Tribunale monocratico e non sono consentiti nè l’arresto, né il fermo di indiziato di delitto, né le misure cautelari personali, salvo l’allontanamento dalla casa familiare, ex art. 282 bis c.p.p., se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
Carmela Mazza
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