- Troina celebra la storia: nasce la “Società Troinese di Storia Patria”
- Black Friday 2024: il 42% delle famiglie italiane si prepara agli acquisti
- Enna - Diritti dei Minori: un allarme globale e locale
- Inclusione scolastica e sindrome di Kleefstra: strategie e prospettive future
- "Bonus stufa a pellet 2025": la detrazione fiscale
- La fame nel mondo: cause, conseguenze e possibili soluzioni
- Palermo - Governo approva nuovo piano di gestione dei rifiuti per la Sicilia
- Dettagli
- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.) – prima parte
L’art. 571 del codice penale disciplina il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, il quale si configura nel caso in cui un soggetto, titolare di legittimo potere disciplinare o di correzione nei confronti di un altro soggetto, abusa di tale potere, esercitandolo in modo distorto rispetto all’utilizzo astrattamente consentito dello stesso e facendo insorgere il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente nei confronti del soggetto a lui sottoposto.
L’abuso si configura, pertanto, quando vi è un esercizio illecito di un potere riconosciuto dall'ordinamento, mentre il bene giuridico tutelato è l'incolumità fisica del soggetto passivo, ovvero l'inviolabilità della libertà personale, oppure ancora la libertà di manifestazione del pensiero, senza sconfinare in abusi potenzialmente deleteri per quest’ultimo.
L'oggetto materiale del reato è costituito dalle persone sottoposte all'autorità del soggetto agente, o, comunque, a lui affidate per motivi di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, oppure per l'esercizio di una professione o di un'arte. Possono, pertanto, rientrare in tale concetto, ad esempio: il figlio soggetto alla responsabilità genitoriale, la persona soggetta a tutela, l'allievo affidato al maestro, il dipendente soggetto a chi abbia su di lui un'autorità nell'esercizio di una professione o di un'arte.
Tuttavia, va precisato che i concetti di mezzi di correzione e di disciplina hanno subito un'evoluzione storica. Tradizionalmente, infatti, la dottrina li riconduceva allo ius corrigendi riconosciuto in capo a soggetti in posizioni di autorità che, dunque, potevano impiegare l'uso della violenza fisica o morale nei confronti di coloro che risultavano essere assoggettati alla loro autorità (si pensi ad es. al rapporto genitore-figlio).
Di conseguenza il reato in esame si considerava configurabile qualora fossero travalicati i limiti di tale violenza.
Attualmente, invece, si nega che possa ricorrere all'uso di mezzi correttivi nell'ambito di alcune relazioni, quindi di abuso può parlarsi solo nei casi di uso improprio o abnorme di mezzi leciti. Qualora, dunque, vengano usati mezzi illeciti come le percosse, le ingiurie, le minacce verranno ad applicarsi i corrispondenti reati.
Carmela Mazza
No alla Violenza - Potrebbe interessarti anche...
No alla Violenza - Il reato di truffa e la distinzione con gli altri reati
Giovedì, 31 Ottobre 2024 09:58Il delitto di truffa si distingue: - dal reato di furto, poiché la truffa consiste nel procurarsi un profitto attraverso il consenso del titolare viziato dall'inganno, mentre il furto consiste nell’...
No alla Violenza - Le circostanze aggravanti del reato di truffa
Lunedì, 21 Ottobre 2024 17:04Il secondo comma (n. 1, n. 2 e n. 2 bis) disciplina varie ipotesi di circostanze aggravanti specifiche, giustificate dalla particolare qualifica del soggetto passivo o dalle particolari modalità...
No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte seconda)
Giovedì, 03 Ottobre 2024 18:44La truffa è un reato istantaneo con effetti permanenti dal momento che si perfezionerà nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la...
No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte prima)
Mercoledì, 18 Settembre 2024 08:29Come abbiamo già detto, la truffa, come disciplinata dall’art. 640 c.p., è l' induzione di un soggetto in errore, mediante l'utilizzo di artifizi o raggiri, col fine specifico di ricavare un...