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No alla Violenza - Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.) – terza parte
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo generico, quale coscienza e volontà di tenere un certo comportamento, abusando nell'esercizio della propria autorità correttiva o disciplinare. L'evento di pericolo, dunque, sebbene prevedibile, non deve essere voluto dal soggetto attivo, poiché, in caso contrario, la propria condotta integrerebbe un delitto contro la persona, venendo meno ab origine l'intento disciplinare.
Il reato risulta aggravato, ai sensi del secondo comma, qualora, dalla condotta criminosa, derivi, come evento non voluto, una lesione personale o la morte del soggetto passivo.
Infatti, qualora si verifichi un'effettiva malattia o la morte del soggetto passivo, il secondo comma prevede l'applicazione di una circostanza aggravante specifica.
Inoltre, secondo la giurisprudenza, tale aggravante si applica anche qualora la morte derivi dal suicidio del soggetto passivo, eziologicamente riconducibile all'abuso subito.
L’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina è punito, per quanto riguarda il comma 1, con la reclusione fino a sei mesi e la procedibilità è d’ufficio; competente è il Tribunale Monocratico e non sono consentiti né l’arresto né il fermo di indiziato di delitto, né le misure cutelari personali, salvo l’allontanamento dalla casa familiare ex art. 282 bis c.p.p. se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
Il secondo comma prevede due ipotesi aggravate. Nel primo caso (se dal fatto deriva una lesione) si applicheranno a seconda dell’entità della lesione le pene previste dagli articoli 582 e 583 del codice penale, ridotte di un terzo; nel secondo caso (se ne deriva la morte) si applichèrà la pena della reclusione da tre ad otto anni.
In questo caso la consumazione del reato avviene nel momento in cui si realizzano le lesioni o la morte.
La procedibilità sarà sempre d’ufficio e nel caso di morte la competenza sarà della Corte d’Assise.
Sarà consentito l’arresto facoltativo in flagranza se dal fatto deriva la morte della persona offesa o nell’ipotesi in cui alla stessa derivino lesioni gravissime di cui al comma 2 dell’art. 583 c.p.
Il fermo di indiziato di delitto è consentito solo in caso di morte così come, solo in caso di lesioni gravissime ai sensi del comma 2 dell’art. 583 c.p., sono consentite le misure cautelari personali o la morte della vittima.
Carmela Mazza
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