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No alla Violenza - Sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.) – prima parte
Tra i delitti contro l’assistenza familiare, l’art. 573 del codice penale si occupa della sottrazione consensuale di minorenni che consiste nell'allontanamento volontario di un minore consenziente che abbia compiuto gli anni quattordici, ovvero nel trattenere volontariamente il minore, con la consapevolezza della volontà contraria del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore.
La norma recita: “Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo, con la reclusione fino a due anni.
La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine”.
Va, innanzitutto, precisato che nonostante il consenso, il minore non può considerarsi compartecipe del reato, ma semmai oggetto materiale dello stesso, e quindi il suo eventuale consenso non può configurare la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5.
Così come, anche se non espresso, deve considerarsi quale elemento necessario della fattispecie in esame il dissenso del genitore o del tutore, che dunque deve essere accertato e può anche presumersi in base alle circostanze ed alle modalità della sottrazione, tenendo comunque conto di tutte le circostanze, delle particolari condizioni dell'ambiente familiare, delle abitudini e delle consuetudini in cui vive il minore.
Possiamo quindi affermare che l’art. 573 c.p. è diretto ad una particolare forma di tutela della responsabilità genitoriale contro possibili interferenze esterne rappresentate da condotte volte ad ostacolare l’esercizio del potere-dovere di controllo, vigilanza e custodia del minore da parte di coloro che esercitano la suddetta responsabilità, attraverso la cui tutela viene salvaguardata anche la famiglia.
La ratio della norma è quella di evitare che, senza l’adeguata valutazione e senza il consenso dei genitori o del tutore, il minore, a causa della sua insufficiente maturità, possa adottare comportamenti e prendere decisioni che possono essere per lui pregiudizievoli.
Avv.ta Carmela Mazza
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