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No alla Violenza - Sottrazione consensuale di minorenni (art. 573 c.p.) – seconda parte
Il reato di sottrazione consensuale di minorenni è un reato comune, e quindi può essere commesso da chiunque.
Va detto che prima della riforma del diritto di famiglia (1975), il reato in questione poteva essere commesso solo dalla madre poiché la potestà genitoriale era per legge assegnata al padre, con la conseguenza che lo stesso non poteva essere contemporaneamente persona offesa e soggetto agente.
Nel 1975 la riforma del diritto di famiglia estende la potestà genitoriale (diventata responsabilità genitoriale solo nel 2013) ad entrambi i genitori e, pertanto, oggi si ritiene che, per tale reato, può configurarsi una responsabilità del singolo genitore solo se la condotta tipica provoca una sottrazione totale del minore alla vigilanza dell’altro genitore, impedendogli, in tal modo, di esercitare la propria funzione educativa ed i propri poteri inerenti l’affidamento.
Gli elementi costitutivi del reato sono: la pluralità dei soggetti e delle condotte; l'oggetto materiale; l'evento; l'accordo delle volontà.
La condotta punibile consiste negli atti diretti a realizzare la sottrazione o la ritenzione del minore.
Si avrà sottrazione nel caso in cui il minore viene prelevato e trasferito in un luogo diverso da quello dove vive o dove viene esercitata la suddetta potestà o tutela; mentre si parlerà di ritenzione quando il minore viene da colui a cui è stato in precedenza affidato, dato in cura o in custodia direttamente dal genitore o dal tutore o comunque con il consenso di questi, trattenuto lontano dalla sfera di vigilanza e controllo di chi esercita su di lui la responsabilità genitoriale o la tutela.
Le condotte di sottrazione e ritenzione potranno dirsi giuridicamente rilevanti, in relazione alle condizioni di ambiente, abitudini e consuetudini in cui vive il minore, e per il modo secondo il quale viene esercitata la direzione o la vigilanza da parte di genitori o tutori, qualora è fondato ritenere che, per la condotta punibile, si abbia violazione dei poteri di vigilanza o di custodia del genitore, bene giuridico che la norma intende salvaguardare.
Indifferente, pertanto, per la sussistenza del reato, sarà la durata della sottrazione o della ritenzione, purché il genitore o il tutore si sia trovato, anche per breve tempo, nell'impossibilità di esercitare il suo potere di sorveglianza.
Il delitto sussisterà anche quando il genitore esercente la responsabilità genitoriale abbia lasciato al minore una data libertà, qualora siano stati superati i limiti imposti alla stessa, ma non se già i genitori o tutori avessero lasciato al minore ampia libertà di movimento, senza limiti di sorta.
Avv.ta Carmela Mazza
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