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No alla Violenza - Sottrazione di persone incapaci (art. 574 cod. pen.) – seconda parte
Il reato previsto e punito dall’art. 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci) è un reato che ha natura permanente caratterizzato da un'azione iniziale di sottrazione del minore o dell'infermo di mente, e dal successivo protrarsi della situazione antigiuridica, attraverso una condotta sempre attiva di controllo sul soggetto passivo, oltre che dalla possibilità, per l'agente, di porre fine in ogni momento al comportamento antigiuridico.
Oggetto materiale del reato è la persona del minore degli anni quattordici o dell'infermo di mente, oppure del minore che abbia compiuto quattordici anni ma non sia consenziente, nel caso di cui al comma 2, a cui sia rivolta la condotta criminosa.
Il bene giuridico oggetto di tutela è la responsabilità genitoriale, offesa da coloro che, approfittando del consenso del minore, rendano impossibili il normale svolgimento del compito di ogni genitore.
Ai fini della configurazione del reato in esame è sufficiente che sussista, in capo all'agente, il dolo generico, quale volontà di sottrarre o trattenere un minore o un infermo di mente, con la consapevolezza di agire senza il consenso o contro la volontà del genitore esercente la responsabilità genitoriale, del tutore, del curatore o di chi ne abbia la custodia o la vigilanza, e, nel caso di cui al secondo comma, anche senza il consenso del minore che abbia compiuto quattordici anni. In quest'ultima ipotesi è, altresì, richiesto che il soggetto attivo non abbia agito per un fine di libidine o di matrimonio.
Il delitto si considera consumato, nel caso di sottrazione o ritenzione di incapaci, nel momento e nel luogo in cui si realizza la sottrazione o la ritenzione, o quando il minore sia reso effettivamente inaccessibile al genitore esercente la responsabilità genitoriale, al tutore, al curatore, al vigilante o al custode, per un periodo di tempo significativo e concretamente idoneo a pregiudicare gli interessi alla cui tutela è preordinata la norma di che trattasi.
Nel caso, invece, di ritenzione o sottrazione di minorenni non consenzienti (comma 2), il reato si considera consumato nel luogo e nel momento in cui viene posta e si realizza la condotta.
Si può configurare il tentativo nel caso in cui l'evento non si verifichi, nonostante l'agente abbia posto in essere atti idonei e non equivoci.
Il reato è punibile a querela del genitore, del tutore o del curatore.
Competente sarà il Tribunale monocratico.
La pena prevista, sia per il primo che per il secondo comma, è la reclusione da uno a tre anni.
Mentre non sono consentiti l’arresto, il fermo di indiziato di delitto né l’applicazione di misure cautelari.
Avv.ta Carmela Mazza
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