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No alla Violenza - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574 bis c.p.) – prima parte
Negli ultimi anni, a seguito dell’incremento dei c.d. matrimoni misti, ossia tra cittadini di nazionalità differenti, si è avuto un aumento del fenomeno della sottrazione di minori e la loro conduzione o ritenzione all’estero, fenomeno detto anche kidnapping o child abduction.
Alla luce di ciò ed al fine di adeguare la normativa interna a quella europea, nonché al fine di prevedere un sistema repressivo specifico volto a contrastare il suddetto fenomeno, il legislatore italiano, con l’articolo 3 comma 29 lettera b) della legge n. 94 del 15 luglio 2009, ha introdotto nel codice penale l’art. 574 bis, la quale si pone in una sorta di rapporto di specialità con gli articoli 573 e 574 dello stesso codice.
L’art. 574 bis c.p. recita “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque sottrae un minore al genitore esercente la responsabilità genitoriale o al tutore, conducendolo o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore, impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale”.
Esso, pertanto, prevede e punisce la condotta di sottrazione di minore nei confronti del genitore esercente la responsabilità genitoriale o del tutore realizzata anche con il comportamento di chi trattiene il minore “all'estero” contro la volontà di questi ultimi.
Trattasi di reato reato plurioffensivo, in quanto i beni giuridici oggetto di tutela sono la tutela dell’interesse del minore ad un normale e proficuo sviluppo della propria personalità e la tutela del regolare esercizio della responsabilità genitoriale.
La sottrazione di minori e la loro conduzione o ritenzione all’estero è, inoltre, un reato comune, poichè può essere commesso da chiunque e non solo dall'atro esercente la responsabilità genitoriale.
Ovviamente, se a commettere il reato è il singolo genitore nei confronti dell’altro, la condizione per la rilevanza penale del fatto è che il genitore agente non sia titolare esclusivo della responsabilità genitoriale, poiché in questo caso il reato non sarebbe configurabile.
Il soggetto passivo del reato in esame può essere sia il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore o entrambi i genitori.
La condotta illecita può essere realizzata in due modi diversi: o conducendo o trattenendo il minore all’estero e la sua rilevanza penale è subordinata in primo luogo al fatto che il genitore esercente la responsabilità genitoriale o il tutore sia contrario alla conduzione o al trattenimento del minore all’estero; in secondo luogo occorre che la condotta posta in essere impedisca, concretamente ed effettivamente, in maniera totale o parziale, l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte del genitore o tutore dissenziente.
Avv.ta Carmela Mazza
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