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No alla Violenza - L’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare (art. 384 bis c.p.p.)
La misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, disciplinata dall’art. 384 bis c.p.p., è stata introdotta dalla legge n. 119/2013, recante “disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto alla violenza di genere”.
Si tratta di una misura precautelare che si aggiunge alle misure dell’arresto in flagranza e del fermo di indiziato di delitto.
Così come per l’arresto ed il fermo, anche l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare può essere disposto dagli ufficiali giudiziari e dagli agenti di polizia giudiziaria, ma solo nei casi espressamente previsti ed indicati dalla legge e “previa autorizzazione del PM”.
Questa misura serve a garantire la persona offesa contro la violenza, non limitandosi ad allontanare il familiare violento, ma imponendogli anche di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla vittima e trova la sua ragion d’essere nella flagranza dei delitti previsti dall’art. 282 bis c.p.p. al di fuori dei limiti di pena previsti in via generale per l’applicazione delle misure cautelari coercitive di cui all’art. 280 c.p.p.. Pertanto, l’adozione della misura è subordinata a due precisi presupposti: 1) la flagranza di reato, nel senso di cogliere il soggetto nell’atto consumativo del reato o nell’immediato momento successivo se l’autore viene inseguito dalla polizia giudiziaria o dalla persona offesa o da altre persone, o l’essere sorpreso con tracce o cose delle quali si desuma la commissione di un reato in un tempo immediatamente precedente; 2) i fondati motivi per ritenere possibile la reiterazione della condotta ponendo in grave ed attuale pericolo la vita o l’integrità psicofisica della persona offesa. Questo secondo presupposto fornisce alla polizia giudiziaria un’ampia libertà discrezionale in merito agli elementi che dovrebbero essere apprezzati al fine di comprendere se la condotta criminosa possa essere ripetuta e, di conseguenza, porre in pericolo la sfera della persona offesa.
Tuttavia, i fondati motivi per ritenere possibile la reiterazione della condotta devono essere esaminati alla luce dell’attualità e gravità del pericolo.
Per pericolo attuale deve intendersi una minaccia concreta in corso o imminente, percepita come tale che permane fino a quando l’attività lesiva dell’aggressore non si esaurisce.
Mentre per gravità del pericolo si intende l’insieme delle lesioni all’integrità fisica e, più in generale, ai diritti fondamentali della persona ed agli aspetti ricollegabili alla sua personalità.
Pertanto, l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare può trovare legittima applicazione ogni qualvolta la vita o l’integrità psicofisica della persona offesa sia minacciata da comportamenti che anticipano concretamente l’offesa.
Carmela Mazza
Immagine tratta dal sito www.altalex.com
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