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No alla Violenza - Sottrazione e trattenimento di minore all’estero (art. 574 bis c.p.) – seconda parte
Nel reato di sottrazione e trattenimento di minore all’estero l’elemento psicologico richiesto in capo al soggetto agente è il dolo generico, occorre cioè che il soggetto che pone in essere la condotta lo faccia con la volontà di sottrarre, condurre e trattenere il minore all’estero, pur conoscendo ed essendo consapevole della contraria volontà dell’altro genitore o del tutore.
Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui il rapporto giuridicamente rilevante tra minore e genitore o tutore viene concretamente a mancare a causa della condotta realizzata dal soggetto agente, la quale deve protrarsi per un rilevante periodo di tempo, tale da determinare una lesione effettiva all’esercizio della responsabilità sul minore, e a differenza delle fattispecie previste dagli artt. 573 e 574 c.p., l’espatrio o il trattenimento del minore deve essere posto in essere oltre i confini dello stato italiano.
Il delitto di cui all’art. 574 bis, comma 1, c.p. è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è procedibile d’ufficio. L’autorità Giudiziaria competente è il Tribunale monocratico.
Sono consentite le misure cautelari e l’arresto facoltativo in flagranza di reato, ma non è consentito il fermo di indiziato di delitto.
Il secondo comma dell’art. 574 prevede una riduzione di pena causalmente connessa sia all’età del minore che ala manifestazione di volontà da parte dello stesso.
Infatti se il minore ha già compiuto i 14 anni ed ha espresso il suo consenso ad essere condotto o trattenuto all’estero, la pena sarà da sei mesi a tre anni, ferma sempre la procedibilità d’ufficio.
Tuttavia, a differenza di quanto previsto per il comma 1, non sarà consentito l’arresto in flagranza e neppure le misure cautelari, oltre ovviamente al fermo di indiziato di delitto.
L’ultimo comma, infine, prevede una sanzione accessoria che è la sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, per il caso in cui il soggetto attivo sia un genitore, e la condotta sia perpetrata nei confronti del figlio minore.
Anche se la Corte Costituzionale, proprio in relazione a questo terzo ed ultimo comma, con sentenza n. 102 del 2020, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Infine e per completezza, bisogna far presente che la sottrazione e la conduzione o il trattenimento del minore all’estero possono integrare gli estremi del sequestro di persona solo se il minore è stato effettivamente sottoposto ad una limitazione della sua libertà personale, rispetto alla quale egli abbia espresso o manifestato il proprio dissenso.
Avv.ta Carmela Mazza
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