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No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte seconda)
La truffa è un reato istantaneo con effetti permanenti dal momento che si perfezionerà nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii del soggetto passivo (il danno altrui).
Il momento consumativo del delitto di truffa, quindi, si verifica con l'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto dipendente dagli artifizi o raggiri, dove per ingiusto profitto si intende l'ingiusto vantaggio o utilità conseguito dal reo attraverso la sua condotta.
Tuttavia, il danno, in forza del principio di offensività, andrà verificato concretamente di volta in volta per ogni fatto-reato. Pertanto, non sussisterà un delitto contro il patrimonio qualora manchi il danno patrimoniale o comunque non venga dimostrata la diminuzione effettiva della strumentalità patrimoniale (es. il mancato godimento della cosa).
La manifestazione di volontà, viziata dall'errore, deve essere preceduta dall'induzione, e dovrà essere antecedente al conseguimento del profitto.
Ne consegue che se il consenso della vittima non è preceduto dall'induzione in errore, che lo vizia, dando causa anche al profitto del reo, è da escludere la sussistenza del delitto di truffa.
Sarà, comunque, possibile la configurazione del tentativo (56 c.p.) qualora siano posti in essere artifizi e raggiri idonei e non equivoci ai quali non sia seguito l'ingiusto profitto, per una causa non dipendente dalla volontà dell'agente.
Riguardo al soggetto passivo del reato di truffa, nella giurisprudenza prevalente si è affermato il principio di diritto secondo il quale può non sussistere una necessaria identità fra la il soggetto indotto in errore e la persona offesa (e cioè titolare del bene patrimoniale leso), ben potendo la condotta criminosa essere indirizzata anche ad un soggetto diverso dal titolare del bene, sempre che vi sia un rapporto eziologico tra l'induzione materiale in errore e l’ingiusto profitto mediante altrui danno.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la truffa è punibile a titolo di dolo generico, con conseguente irrilevanza degli scopi perseguiti.
Il dolo sarà escluso quando il soggetto attivo avrà agito per imprudenza o non sapendo di porre in essere un inganno o non avendo alcuna intenzione di indurre in errore o, ancora, non abbia alcun fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. Il dolo sarà comunque escluso qualora l’agente voglia conseguire un profitto che ritenga giusto, perché fondato su una pretesa lecita.
Carmela Mazza
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