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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Le misure di protezione contro gli abusi familiari in ambito civilistico. Il contenuto del provvedimento del giudice (seconda parte)
Con il decreto di cui all'articolo 342 bis c.c., con cui viene disposta l’applicazione della misura, il giudice ordina al convivente reo della condotta pregiudizievole, la cessazione della condotta e ne dispone l'allontanamento dalla casa familiare.
Quali provvedimenti accessori, inoltre, qualora fosse necessario, può:
1) prescrivere all’autore della condotta di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima;
2) chiedere l'intervento dei servizi sociali, di un centro di mediazione familiare o di associazioni per il sostegno e l’accoglienza di donne, minori o di vittime di abusi e maltrattamenti;
3) disporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dell'allontanamento dalla casa familiare del reo, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e stabilendo, se necessario, il versamento della somma all'avente diritto da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.
Nel caso di condotte pregiudizievole compiute dai figli verso i genitori, ove il soggetto allontanato non abbia una propria autonomia economica, il giudice deve contestualmente disporre a carico dei gentori l'obbligo di pagamento di un assegno periodico ai sensi degli artt. 148 e 342 ter, comma II, codice civile.
Dalla natura accessoria delle misure di protezione di ordine economico discende che in assenza d'emissione della misura di protezione “non patrimoniale” il Giudice, pur rilevando l'inadempimento di uno dei coniugi all'obbligo di mantenimento ex artt. 143-147 codice civile, non può riconoscere il diritto alla percezione dell'assegno periodico.
La provvisorietà dell'assegno periodico previsto, la cui funzione ed efficacia è limitata alla durata dell'ordine di protezione o al periodo di tempo anteriore all'eventuale provvedimento successivo emesso dal giudice competente volto a garantire il diritto al mantenimento di soggetti bisognosi, si evince dal tenore testuale del codice.
L’eventuale obbligo di versamento dell'assegno previsto dal decreto, in ogni caso destinato a cessare al termine della durata del decreto, può essere sostituito dall’eventuale adozione, prima della scadenza del termine di efficacia del decreto, di un diverso provvedimento del giudice competente in materia di affidamento e di mantenimento.
Con riferimento all'intervento dei servizi sociali, anche in assenza di figli minori, il Giudice può sollecitarlo allo scopo ad esempio di sostenere il coniuge vittima della condotta pregiudizievole e, se possibile, di ricomporre il nucleo familiare, dando assistenza psicologica a ciascun componente della famiglia coinvolta nella vicenda.
Carmela Mazza
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