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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza – Il Bullismo. Quali responsabilità prevede la legge civile?
Negli atti di Bullismo vanno distinte le diverse responsabilità ed a tal riguardo si identificano: a. la Culpa del Bullo Minore; b. la Culpa in vigilando dei genitori; c. la Culpa in vigilando, in educando ed in organizzando della Scuola.
Relativamente alla “culpa del bullo minore” va detto che se il minore, è ritenuto capace di intendere e volere, può essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo insieme ai genitori ed alla Scuola. Pertanto, affinché un soggetto possa essere ritenuto responsabile degli atti di Bullismo deve avere la sola capacità di intendere e volere.
Riguardo alla “culpa in vigilando dei genitori”, la responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne che sia capace di intendere e di volere discende dal fatto di non aver esercitato una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in vigilando). Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. In tal caso trova applicazione l’art. 2048 del codice civile, primo comma, che recita: “Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.”
Pertanto, se i genitori del minore non dimostrano di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili e si tratta di una responsabilità personale, anche se oggettiva.
La giurisprudenza identifica la colpa del genitore non tanto nell’impedire il fatto, ma nel comportamento antecedente allo stesso, ovvero nella violazione dei doveri concernenti l’esercizio della potestà sancita dall’art. 147 del codice civile; quindi è il genitore che deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore (Cassazione Civile 15706/2012; 9556/2009).
Si fa presente che anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi.
Inoltre, la colpa del genitore non coabitante non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata la carenza di eduzione del genitore e di rapporti non constanti con il discendente.
Infine, con riguardo alla “culpa in vigilando della scuola”, l’art. 28 della Costituzionale Italiana recita: “I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.” Mentre l’art. 2048 del codice civile, secondo comma, stabilisce che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”. Si tratta di una responsabilità aggravata in quanto la presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato, ovvero si dia la prova del caso fortuito. Non basta quindi per gli operatori della scuola “vigilare sul comportamento” dei ragazzi al fine di scongiurare episodi di violenza, ma occorre dimostrare di aver adottato tutta una serie di “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche.
Carmela Mazza
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