- Piazza Armerina (EN) - Donazione degli organi: banchetto informativo del Distretto Sanitario
- Enna - Sull'accorpamento degli istituti scolastici Comune ribadisce contrarietà
- Troina celebra la storia: nasce la “Società Troinese di Storia Patria”
- Black Friday 2024: il 42% delle famiglie italiane si prepara agli acquisti
- Enna - Diritti dei Minori: un allarme globale e locale
- Inclusione scolastica e sindrome di Kleefstra: strategie e prospettive future
- "Bonus stufa a pellet 2025": la detrazione fiscale
- Dettagli
- Categoria: No alla Violenza
La Convenzione di Istanbul ed i suoi obiettivi (parte prima)
La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, c.d. Convenzione di Istanbul, rappresenta un fondamentale ed imprescindibile strumento internazionale, vincolante per tutti gli Stati che l’hanno ratificata.
Firmata ad Istanbul l’11 maggio 2011, ratificata in Italia con legge n. 77 del 27 giugno 2013 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, la Convenzione si propone di prevenire la violenza, favorire la protezione delle vittime ed impedire l'impunità dei colpevoli. A seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, lo Stato Italiano, ha approvato la Legge 15 ottobre 2013, n. 119 (la famosa legge sul c.d. femminicidio) con la quale sono state introdotte nuove norme in materia di maltrattamenti, violenza sessuale e atti persecutori attraverso modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, nuove misure di prevenzione per condotte di violenza domestica, nuove disposizioni relative alla tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica.
Gli obiettivi della Convenzione sono racchiusi nella sua struttura che basata sulle "quattro P": 1) prevenzione, 2) protezione e sostegno delle vittime, 3) perseguimento dei colpevoli, 4) politiche integrate.
La Convenzione di Istanbul definisce la violenza contro le donne quale “manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi” intesa come “violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica che privata” (art. 3).
Il “genere” è inteso come “ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una data società ritenga appropriato per le donne e gli uomini”.
Definisce, altresì, la “violenza domestica” ricomprendendovi “tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima”. Pertanto, alla luce di questo importantissimo documento, la "violenza contro le donne basata sul genere" designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale o che colpisce le donne in modo sproporzionato.
All’interno del documento, inoltre, ampio spazio viene dato alla prevenzione, che richiede un profondo cambiamento di atteggiamenti ed il superamento di stereotipi culturali che favoriscono o giustificano l'esistenza di tali forme di violenza e che, dunque, deve necessariamente passare dalla lotta contro il sessismo e la misoginia in generale, ma anche nei confronti del sempre e più preoccupante fenomeno della violenza online. Ed è a tale scopo che la Convenzione impegna le Parti non solo ad adottare le misure legislative per prevenire la violenza, ma anche a promuovere campagne di sensibilizzazione, a favorire nuovi programmi educativi ed a formare adeguate figure professionali.
Infine, oltre a richiamare, nel suo preambolo, i principali strumenti che, nell'ambito del Consiglio d'Europa e delle Nazioni Unite, sono collegati al tema oggetto della Convenzione e sui quali quest'ultima si basa (tra tutti la CEDAW - Convenzione Onu del 1979 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne ed il suo Protocollo opzionale del 1999); istituisce un GRuppo di Esperti sulla lotta contro la VIOlenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) costituito da esperti indipendenti, incaricati di monitorare, attraverso questionari, visite, inchieste e rapporti sullo stato di conformità degli ordinamenti interni agli standard convenzionali, raccomandazioni generali, ecc., l'attuazione della Convenzione da parte degli Stati aderenti.
Carmela Mazza
No alla Violenza - Potrebbe interessarti anche...
No alla Violenza - Il reato di truffa e la distinzione con gli altri reati
Giovedì, 31 Ottobre 2024 09:58Il delitto di truffa si distingue: - dal reato di furto, poiché la truffa consiste nel procurarsi un profitto attraverso il consenso del titolare viziato dall'inganno, mentre il furto consiste nell’...
No alla Violenza - Le circostanze aggravanti del reato di truffa
Lunedì, 21 Ottobre 2024 17:04Il secondo comma (n. 1, n. 2 e n. 2 bis) disciplina varie ipotesi di circostanze aggravanti specifiche, giustificate dalla particolare qualifica del soggetto passivo o dalle particolari modalità...
No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte seconda)
Giovedì, 03 Ottobre 2024 18:44La truffa è un reato istantaneo con effetti permanenti dal momento che si perfezionerà nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la...
No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte prima)
Mercoledì, 18 Settembre 2024 08:29Come abbiamo già detto, la truffa, come disciplinata dall’art. 640 c.p., è l' induzione di un soggetto in errore, mediante l'utilizzo di artifizi o raggiri, col fine specifico di ricavare un...