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No alla Violenza - La responsabilità civile e penale per gli atti di bullismo
Alle vittime di bullismo e cyber bullismo il nostro ordinamento assicura il diritto ad un risarcimento per il pregiudizio, sia patrimoniale che non patrimoniale, che le stesse hanno subito.
Le condotte poste in essere dal bullo comportano, infatti, una responsabilità civile per i danni provocati ex art. 2043 del codice civile, secondo il quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona agli altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
In particolare, se il bullo è maggiorenne risponderà in proprio dei danni cagionati alle sue vittime, in via esclusiva o in via solidale se i fatti sono commessi insieme ad altre persone ritenute corresponsabili.
Nel caso di minore capace di intendere e di volere, invece, si applicherà l’art. 2048 cod. civ., secondo il quale “il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi”.
Ne consegue che i genitori o il tutore, saranno responsabili per gli atti commessi dal figlio o dal minore soggetto alla tutela.
Il secondo comma dell’art. 2048 cod. civ. prevede, invece, la responsabilità dei precettori e degli insegnanti.
Mentre l’ultimo comma dello stesso articolo (art. 2048 c.c.) afferma che tutte queste persone (genitori, tutori, precettori, insegnanti) sono esenti da responsabilità solo se dimostrano di non aver potuto impedire il fatto.
Tra le varie responsabilità civili vanno, dunque, distinte: 1) la culpa del bullo minorenne; 2) la culpa in vigilando e la culpa in educando dei genitori e dei tutori; 3) la culpa in vigilando, la culpa in educando e la culpa in organizzando della scuola e, per essa, del Ministero dell’Istruzione.
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità penale, considerato che a seconda della condotta posta in essere possono configurarsi reati diversi, va detto che la responsabilità penale è personale e che i minori sono imputabili solo al compimento degli anni 14.
Tuttavia, profili di responsabilità penale potranno sorgere in capo agli insegnanti, in quanto Pubblici Ufficiali, nelle ipotesi di omessa denuncia all’Autorità Giudiziaria dei reati procedibili d’ufficio.
Carmela Mazza
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