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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - La responsabilità civile del bullo
Riguardo al profilo civilistico, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. che prevede una clausola generale di responsabilità, la produzione di un danno ingiusto comporta la responsabilità civile extracontrattuale del danneggiante.
Infatti l’art. 2043 cod. civ. dispone che “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Tuttavia, anche per la responsabilità civile del bullo, così come abbiamo visto per quella penale, occorre distinguere se lo stesso sia maggiorenne o minorenne.
Il bullo maggiorenne sarà direttamente e personalmente responsabile per il fatto o i fatti illeciti dallo stesso compiuti. Ne consegue che la vittima di bullismo potrà agire in sede civile direttamente nei confronti del bullo maggiorenne chiedendo il risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali.
Per quanto riguarda, invece, il bullo minorenne, non rilevando in materia di responsabilità extracontrattuale la capacità di agire, che presuppone il compimento della maggiore età o l’emancipazione, occorre verificare se nel momento in cui ha commesso il fatto era capace di intendere o di volere. L’accertamento della capacità in questione spetta al giudice e deve essere effettuato caso per caso.
Ai sensi dell’art. 2046 cod. civ., infatti, “Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere o di volere al momento in cui lo ha commesso, a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa”.
La norma è dettata a protezione degli incapaci. Tuttavia, se è lo stesso soggetto ad aver causato la situazione di incapacità, la sua protezione perde giustificazione. Infatti, anche se l’evento è stato determinato da una condotta non libera, questa situazione è stata creata dal soggetto stesso (si pensi a chi, dopo aver assunto sostanze stupefacenti, si ponga alla guida del proprio veicolo causando un sinistro e distruggendo la vetrina di un negozio).
Pertanto, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., il minore che pone in essere un atto illecito dannoso risponderà personalmente e starà in giudizio nella persona del proprio rappresentante legale, a meno che non si tratti di minore incapace naturale, infatti, in tal caso si applicherà l’art. 2047 cod. civ. secondo il quale “In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Tra coloro che sono tenuti alla sorveglianza dell’incapace vi sono, ad esempio, i genitori, gli insegnanti, il personale ospedaliero.
Del comportamento illecito del minore, capace di intendere e di volere, ai sensi dell’art. 2048 cod. civ. risponderanno i genitori o il tutore per culpa in educando e gli insegnati per culpa in vigilando nel periodo in cui i minori sono sotto la loro vigilanza.
Carmela Mazza
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