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No alla Violenza - La responsabilità civile degli insegnanti, dell’Istituto scolastico e del Ministero dell’Istruzione
Il bullismo sta raggiungendo livelli preoccupanti soprattutto nell’ambiente scolastico.
In particolare, per quanto riguarda l’ambito penalistico, occorre dire innanzitutto che l’insegnante, nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale e, pertanto, ha l’obbligo, ai sensi dell’art. 331 del c.p.p., di denunciare sia che il minore sia vittima o autore del reato perseguibile d’ufficio e ciò anche nel caso in cui il minore non sia imputabile, ossia minore degli anni 14. Se non denuncia o ritarda nel denunciare, ai sensi dell’art. 361 del c.p., può essere punito con la multa da 30 a 516 euro.
Relativamente alla responsabilità civile, invece, va detto che tutti gli insegnanti sono responsabili dei danni cagionati a terzi dal fatto illecito dei loro allievi, nel tempo in cui si trovano sotto la loro sorveglianza. Conseguentemente l’amministrazione scolastica, proprio in virtù del collegamento organico con i docenti, è direttamente responsabile del danno cagionato da un minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza di detto personale. Il fondamento di questa responsabilità risiede nel principio dell’affidamento, e cioè nel fatto che gli alunni sono affidati alla scuola sin dall’accesso al cortile e/o alle pertinenze dell’istituto sino all’uscita, ivi compreso il tragitto compiuto dall’apposito pulmino. Ne deriva che se il danneggiato fornisce la prova che l’evento lesivo si è verificato nel periodo in cui il minore era affidato alla scuola, opererà automaticamente la presunzione di colpa per l’inosservanza dell’obbligo di sorveglianza in capo alla stessa. Presunzione vincibile solo con quella di non aver potuto impedire l’evento, come nell’ipotesi del caso fortuito o quella in cui si dimostri di aver adeguatamente vigilato i minori rispetto alla loro età, alla maturità ed alle condizioni ambientali dell’istituto. La prova liberatoria ha ad oggetto il dovere di vigilanza, che è più rigoroso nei confronti dei docenti della scuola dell’infanzia e più attenuato per quelli delle scuole superiori.
Se l’illecito avviene in un istituto scolastico statale, alla responsabilità dell’insegnate si affianca, ai sensi dell’art. 28 della Cost., quella dello Stato. Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della legge 312/1980 si è cercato di limitare il regime della responsabilità diretta degli insegnati, ed infatti l’art. 61 stabilisce che il Ministero dell’Istruzione si surroga al personale scolastico nella responsabilità civile derivante da un’azione di risarcimento danni promossa contro lo stesso personale, salvo poi rivalersi, in alcuni casi ed entro certi limiti, contro i dipendenti stessi.
In particolare, per i danni commessi per colpa lieve in vigilando degli insegnati risponderà solo la Pubblica Amministrazione che non avrà nessuna azione di regresso nei confronti dell’insegnate; mentre per i danni commessi per colpa grave o dolo dell’insegnante, risponderà la Pubblica Amministrazione con azione di regresso nei confronti dell’insegnante.
Se poi l’illecito commesso dal minore può essere ricondotto oltre che alla mancata vigilanza da parte dell’insegnante anche ad un difetto di educazione da parte dei genitori (culpa in educando), la responsabilità dei genitori sarà concorrente con quella dei docenti. Ne deriva che il danneggiato potrà agire indistintamente nei confronti degli uni o degli altri.
Carmela Mazza
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