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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Il risarcimento del danno per atti di bullismo e cyberbullismo
Con il termine danno si indica il pregiudizio arrecato da un’azione illecita altrui.
Esso può distinguersi in 3 nozioni: 1) evento lesivo, 2) effetto economico negativo, 3) liquidazione pecuniaria dell’effetto economico negativo.
Come evento lesivo il danno è il risultato in cui si concreta la lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e, a seconda della natura dell’interesse leso (patrimoniale o non patrimoniale), il danno sarà patrimoniale o non patrimoniale.
In presenza di atti di bullismo e cyberbullismo il danno causato, sia patrimoniale che non patrimoniale, va risarcito tenendo conto anche della gravità della condotta illecita posta in essere.
Ovviamente saranno presi in considerazione solo i danni dimostrabili con allegazioni e prove in quanto, secondo la Corte di Cassazione, “chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l’onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipate come la richiesta di risarcimento dei danni subiti e subendi” (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13328/2015).
Inoltre, a seguito delle c.d. sentenze gemelle rese dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in data 11 novembre 2008, non possono essere duplicate le voci risarcitorie ripartendo la nozione di danno non patrimoniale in sottocategorie (Sez. Un., sent. n. 26972/2008, 26973/2008, 26974/2008 e 26975/2008).
Sarà, pertanto, il giudice, caso per caso, a liquidare un’unica voce di danno non patrimoniale che ricomprenda tutti i pregiudizi risarcibili che costituiscono lesione di un interesse costituzionalmente rilevante, ai sensi dell’art. 2059 cod. civ.
Il danno non patrimoniale verrà liquidato in via equitativa poiché è estremamente difficile provare il suo effettivo ammontare.
In questo vengono in soccorso le tabelle del Tribunale di Milano che ai fini della liquidazione tengono conto non solo del danno biologico in senso stretto, quale mera lesione dell’integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico-legale, ma anche delle sofferenze patite e di tutti i pregiudizi di natura dinamico-relazionale subiti dalla persona offesa.
Riguardo al danno patrimoniale, invece, lo stesso sarà risarcito una volta provata la sua esistenza con ogni mezzo e allegazione (spese sostenute per terapie e cure, ecc.).
Carmela Mazza
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