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- Categoria: No alla Violenza
La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge Porn). L’art. 612 ter cod. penale – Prima parte
Altra importante novità apportata dal c.d. codice rosso è l’introduzione nel nostro codice penale dell’art. 612 ter in materia di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, che punisce il c.d. revenge porn.
Si tratta di una delle tante forme di abuso che trovano origine e ragion d’essere, generalmente, nella relazione di coppia.
Il termine letteralmente va tradotto come “vendetta porno” in quanto le immagini intime vengono diffuse a scopo di vendetta.
Una delle motivazioni più comuni di tale condotta è, infatti, la vendetta del partner dopo la rottura della relazione, anche se sarebbe più corretto usare il termine “condivisione non consensuale di immagini intime”.
Parlare di “vendetta” significa colpevolizzare ulteriormente e nuovamente la vittima, che viene ritenuta già colpevole di aver interrotto una relazione o di aver osato ribellarsi a qualcosa e, conseguentemente, deve essere punita.
Inoltre, lo stesso termine è utilizzato anche in senso più ampio per indicare offese diverse ma effettuate con la stessa modalità.
Va precisato, infine, che anche il termine “porn” è usato impropriamente, infatti, nella “pornografia” esiste il consenso, nel “reveng porn” non esiste nessun consenso da parte della vittima.
La diffusione non consensuale di immagini o video sessualmente espliciti risulta molto pericolosa, in quanto si ha a che fare con un fenomeno che viene reso incontrollabile dagli strumenti telematici che, non solo rendono pressoché impossibile porre un argine alla diffusione delle immagini e ai commenti, ma consentono anche agli aggressori di colpire in anonimato.
Un esempio noto a tutti/e è stata la triste vicenda sfociata nel suicidio di Tiziana Cantone.
Passando all’analisi della norma in oggetto (art. 612 ter c.p.) è, innanzitutto, necessario definire il concetto di “immagini sessualmente esplicite”.
Il legislatore ha cristallizzato la connotazione sessuale e la creazione del materiale in un contesto di riservatezza nel quale sarebbero rimasti se non fosse intervenuta la condotta prevista dalla norma, pur tuttavia lasciando alla giurisprudenza il compito di interpretare tale espressione.
Carmela Mazza
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