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La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (Revenge Porn). L’art. 612 ter cod. penale – Seconda parte
Il primo ed il secondo comma dell’art. 612 ter c.p. rappresentano due reati autonomi, pur prevedendo lo stesso trattamento sanzionatorio per le condotte di invio, consegna, cessione, pubblicazione e diffusione di immagini o video dal contenuto sessualmente esplicito, senza il consenso delle persone interessate.
Diverse sono però le modalità con le quali può entrarsi in possesso di tali materiali, così come diverso è l’elemento soggettivo del reato.
Nel primo comma è, infatti, previsto che il soggetto agente li abbia realizzati o sottratti (dolo generico); mentre nel secondo comma è previsto che il soggetto agente li abbia diffuse o ricevute o acquisite in altro modo, ma allo scopo di “recare nocumento” alle persone coinvolte (dolo specifico).
Tuttavia la norma non prevede e non punisce la condotta di colui che, pur essendo in possesso di immagini sessualmente esplicite, senza il consenso della persona rappresentata le mostra dal proprio dispositivo a uno o più persone determinate. Tale azione, infatti, non sembra rientrare nel concetto di diffusione, pur essendo una condotta analoga alla diffusione ed altrettanto lesiva.
Il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è punito a querela della persona offesa ed il termine per proporla è di 6 mesi. L’eventuale remissione è solo processuale.
Invece, si procede d’ufficio se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, o se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si procede d’ufficio.
La pena, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 5.000 a 15.000 euro.
Inoltre, è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. Ed è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.
Il Garante privacy ha messo a disposizione sul proprio sito un canale di emergenza (www.gpdp.it/revengeporn) in cui, coloro che temono che foto e video intimi possano essere diffusi senza il loro consenso su Facebook o Instagram, potranno segnalare questo rischio ed ottenere che il tutto venga bloccato.
In questa pagina chi si sente a rischio di pornografia non consensuale troverà un modulo da compilare per fornire all'Autorità le informazioni utili a valutare il caso e a indicare all'interessato il link per caricare direttamente le immagini sul programma.
Carmela Mazza
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