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No alla Violenza - Il profitto del reato di frode informatica e la sua confisca (art. 240 c.p., commi 1, 1bis e 2)
La confisca è una misura di sicurezza e consiste nell’espropriazione forzata e gratuita a favore dello Stato di tutte le cose che costituiscono il prezzo del reato, che sono servite a commettere il reato, di quelle che ne sono il prodotto e il profitto, nonché di quelle che sono di per sè criminose ed è prevista e disciplinata dall’art. 240 del codice penale, e può essere facoltativa o obbligatoria.
La confisca facoltativa è decisa dal giudice sulla base di un giudizio di pericolosità che, deve tenere conto dell'effetto induttivo determinato nel colpevole dalla disponibilità della cosa.
Invece a differenza della confisca facoltativa, la confisca è obbligatoria quando la pericolosità è intrinseca alla cosa e quindi il giudice non è chiamato al giudizio.
In tema di confisca per prodotto deve intendersi il risultato, ossia il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita; mentre il profitto sarebbe il vantaggio di natura economica ottenuto attraverso la commissione del reato; infine per prezzo deve intendersi il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un soggetto a commettere l’illecito.
Con “provento del reato” si indica tutto ciò che deriva dalla commissione del reato, pertanto, tale espressione ricomprende in sé questi i tre elementi indicati nell’art. 240 c.p., ossia il prodotto, il profitto e il prezzo.
Il legislatore, nel disciplinare nuove misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica, dapprima con la legge n. 12 del 2012 e poi con la modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lett.a, del decreto legislativo n. 202 del 2016, ha introdotto, nell’art. 240 c.p., il comma 1 bis.
Tale nuovo comma prevede che “è sempre ordinata la confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635 quinquies, 640 ter e 640 quinquies nonché dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di cui il colpevole ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non è possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti”.
Le altre ipotesi di confisca obbligatoria sono previste nel comma 2 dell’art. 240 c.p.
Caso particolare è quello che riguarda la confisca delle somme di denaro di cui il soggetto ha comunque la disponibilità.
A tal proposito bisogna dire che non è possibile acquisire direttamente e, quindi confiscare, quegli importi che vengono depositati nei conti correnti del reo dopo la commissione del reato e che sono riconducibili a proventi leciti, a meno che non venga provato che derivano dal reato e siano, pertanto, proventi illeciti e si dimostri la confusione tra proventi leciti ed illeciti attraverso plurimi accreditamenti senza che ciò consenta di distinguerli in maniera netta e precisa.
Carmela Mazza
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