- Troina celebra la storia: nasce la “Società Troinese di Storia Patria”
- Black Friday 2024: il 42% delle famiglie italiane si prepara agli acquisti
- Enna - Diritti dei Minori: un allarme globale e locale
- Inclusione scolastica e sindrome di Kleefstra: strategie e prospettive future
- "Bonus stufa a pellet 2025": la detrazione fiscale
- La fame nel mondo: cause, conseguenze e possibili soluzioni
- Palermo - Governo approva nuovo piano di gestione dei rifiuti per la Sicilia
- Dettagli
- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza – Il reato di diffamazione e gli elementi costitutivi del reato (l’assenza dell’offeso)
Gli elementi costitutivi del reato di diffamazione dal punto di vista oggettivo sono tre: 1) l’assenza dell’offeso, 2) l’offesa della reputazione altrui, 3) la comunicazione a più persone, ossia la divulgazione con qualsiasi mezzo ad almeno due persone del fatto offensivo.
La Corte di Cassazione, con orientamento ormai costante e maggioritario, ha chiarito che “la diffamazione è caratterizzata dalla comunicazione con persone diverse dall’offeso, il quale non è presente al compimento dell’atto lesivo della sua reputazione e non è posto in condizioni di interloquire direttamente con l’offensore”.
Proprio nell’assenza dell’offeso, che impedisce allo stesso di poter replicare immediatamente all’offesa, si ravvisa la maggiore gravità della diffamazione rispetto all’ingiuria (ormai illecito civile, che punisce chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente).
La diffamazione può avvenire o con comunicazione orale alla presenza di terzi ed in assenza della persona offesa o con comunicazione scritta rivolta a persone diverse dalla persona offesa.
Infatti il concetto di presenza dell’offeso, che costituisce la distinzione tra diffamazione ed ingiuria, implica necessariamente la sua presenza fisica e quella degli spettatori o una situazione ad essa equiparabile anche se realizzata con l’aiuto dei moderni mezzi di tecnologici quali ad es. una videoconferenza o una videochiamata.
Pertanto, se l’offesa viene proferita nel corso di una riunione anche a distanza o da remoto a cui partecipano più persone compreso l’offeso, si avrà l’ingiuria; se, invece, la persona offesa non è presente, nonostante si sia collegati via internet, si avranno i presupposti della diffamazione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 13252 dell’8 aprile 2021 ha, inoltre, chiarito che si configura il reato di diffamazione anche nel caso in cui l’offesa venga posta in essere attraverso l’invio di email diffamatoria ad almeno due persone ed al soggetto offeso, in quanto la ricezione delle offese, attraverso la mail, da parte del soggetto passivo del reato non è contestuale.
Carmela Mazza
No alla Violenza - Potrebbe interessarti anche...
No alla Violenza - Il reato di truffa e la distinzione con gli altri reati
Giovedì, 31 Ottobre 2024 09:58Il delitto di truffa si distingue: - dal reato di furto, poiché la truffa consiste nel procurarsi un profitto attraverso il consenso del titolare viziato dall'inganno, mentre il furto consiste nell’...
No alla Violenza - Le circostanze aggravanti del reato di truffa
Lunedì, 21 Ottobre 2024 17:04Il secondo comma (n. 1, n. 2 e n. 2 bis) disciplina varie ipotesi di circostanze aggravanti specifiche, giustificate dalla particolare qualifica del soggetto passivo o dalle particolari modalità...
No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte seconda)
Giovedì, 03 Ottobre 2024 18:44La truffa è un reato istantaneo con effetti permanenti dal momento che si perfezionerà nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la...
No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte prima)
Mercoledì, 18 Settembre 2024 08:29Come abbiamo già detto, la truffa, come disciplinata dall’art. 640 c.p., è l' induzione di un soggetto in errore, mediante l'utilizzo di artifizi o raggiri, col fine specifico di ricavare un...