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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Il reato di diffamazione e gli elementi costitutivi del reato
Il reato di diffamazione e gli elementi costitutivi del reato (l’offesa della reputazione altrui e la comunicazione a più persone, ossia la divulgazione con qualsiasi mezzo ad almeno due persone del fatto offensivo)
Il secondo elemento costitutivo del reato di diffamazione è l’offesa della reputazione altrui.
Tale offesa deve essere recepita come una lesione delle qualità personali, morali, sociali e professionali di un soggetto e si realizza quando viene lesa l’immagine, l’onore o il decoro di una persona.
Al fine di accertare se l’espressione usata sia idonea a ledere l’onore ed il rispetto di una persona occorre, tuttavia, fare riferimento ad un criterio che possa tenere conto non solo della personalità dell’offeso e dell’offensore, ma anche al contesto sociale in cui le espressioni potenzialmente lesive vengono utilizzate.
Occorre, infatti tener conto del fatto che ormai alcune espressioni, seppur volgari, aggressive e disinvolte, hanno perso la loro potenziale lesività.
In tale ottica la suprema Corte di Cassazione ha statuito che “l’unico limite che non va superato, è ravvisabile nell’esigenza di evitare l’utilizzo di espressioni ed argomenti che trascendano in attacchi diretti a colpire l’onore o il decoro altrui”.
Il terzo elemento costitutivo del reato di diffamazione è la comunicazione a più persone, ossia la divulgazione con qualsiasi mezzo ad almeno due persone del fatto offensivo.
Tale comunicazione può essere orale o scritta e può intercorrere anche in tempi diversi nonché con intervalli più o meno lunghi.
Infatti non è richiesta la contemporaneità della comunicazione poiché è stato sostenuto che la comunicazione deve avvenire almeno tra due persone “ma può svolgersi anche in tempi diversi ed in tal caso il momento consumativo del reato coincide con l’ultima comunicazione effettuata”.
Peraltro, con la sentenza n. 3785 del 15 febbraio 2021, la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha statuito che il requisito della comunicazione con più persone può ravvisarsi anche nel caso in cui le frasi offensive siano state proferite alla presenza di un adulto e di minori in tenera età che, pur non essendo in grado di cogliere lo specifico significato delle parole usate, possono coglierne tuttavia la generica portata lesiva, tanto da rimanerne turbati o divenire a loro volta potenziali strumenti di propagazione dei contenuti diffamatori.
Carmela Mazza
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