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Diffamazione - L’aggravante della discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso (art. 604 ter c.p.).
Il reato di diffamazione è aggravato anche se il fatto ha la finalità di discriminazione o di odio etnico, razziale o religioso (art. 604 ter c.p.) e nelle ipotesi previste dalla legge n. 47 del 8 febbraio 1948 c.d. disposizioni sulla stampa. L’art. 604 ter del codice penale, al suo primo comma, prevede che “per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà”. Nel secondo comma, invece, viene predisposta un’apposita disciplina derogatoria in tema di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e circostanze aggravanti. Viene disposto che le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 c.p., concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti, a meno che non si tratti di minore età. La giurisprudenza, con orientamento ormai costante, è concorde nel ritenere che l’aggravante della discriminazione e/o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero la diffamazione aggravata dal fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimento o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, si configura sia quando l’azione per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza. Pertanto, se il reato di diffamazione è commesso per finalità di discriminazione e/o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimento o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena prevista dall’art. 595 c.p. sarà aumentata fino alla metà. Se, accanto alla circostanza appena esaminata, concorrono le altre circostanze previste dall’art. 595 c.p., commi 2, 3 e 4, il reato sarà pluriaggravato e si applicherà la pena prevista per il singolo reato circostanziato, aumentata fino alla metà. Le circostanze attenuanti, diverse da quella della minore età, prevista dall’art. 98 c.p., concorrenti con l’aggravante della finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale e/o religioso, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si calcolano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alla predetta aggravante.
Carmela Mazza
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