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No alla Violenza – Il reato di bigamia (artt. 556 e 557 c.p.) - parte I
Il reato di bigamia è previsto e punito dall’art. 556 c.p., in quanto l’ordinamento giuridico italiano riconosce un solo tipo di matrimonio che è quello monogamico, indipendentemente dal rito con cui lo stesso viene celebrato e contratto. Ne consegue che è vietato contrarre un nuovo matrimonio se si è ancora in qualche modo vincolati da un matrimonio precedente, pena la nullità e l’invalidità civile del nuovo matrimonio e la responsabilità di tipo penale in capo al soggetto che, in violazione dell’art. 556 c.p., contrae matrimonio.
Sulla natura di tale reato vi sono due tesi contrapposte. La tesi secondo cui l’art. 556 c.p. prevede e punisce due fattispecie delittuose, ossia la bigamia propria e la bigamia impropria e la tesi secondo cui la bigamia sarebbe un unico reato comune plurisoggettivo.
Secondo la prima tesi il reato di bigamia (art. 556 c.p.) si distingue in bigamia propria quando chi contrae un nuovo matrimonio avente effetti civili pur essendo legato da un precedente matrimonio valido agli stessi effetti; e bigamia impropria quando il soggetto, pur non essendo legato da alcun vincolo coniugale contrae matrimonio con un soggetto già legato da matrimonio valido agli effetti civili. Mentre la seconda tesi prevede che la bigamia sia un reato comune plurisoggettivo che richiede la cooperazione di due persone senza che ne sia richiesta in capo alle stesse la sussistenza di una qualifica necessariamente scaturente da situazioni fattuali assunti quali elementi tipici oggettivi del reato e questo perché la responsabilità penale nasce anche per il soggetto non coniugato che contrae matrimonio con persona già sposata.
Soggetto passivo del reato è ovviamente il coniuge o la coniuge del primo matrimonio, quale componente di quella famiglia che ha subito una lesione proprio per la sua natura monogamica.
Sotto l’aspetto oggettivo, la condotta tipica consiste nel contrarre matrimonio produttivo di effetti civili in costanza di altro matrimonio già avente effetti civili.
Per quanto riguarda il matrimonio religioso (concordatario) non si avrà il reato di bigamia se lo stesso non viene trascritto nei registri dello stato civile e quindi se lo stesso non produce effetti civili.
Carmela Mazza
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