- Troina celebra la storia: nasce la “Società Troinese di Storia Patria”
- Black Friday 2024: il 42% delle famiglie italiane si prepara agli acquisti
- Enna - Diritti dei Minori: un allarme globale e locale
- Inclusione scolastica e sindrome di Kleefstra: strategie e prospettive future
- "Bonus stufa a pellet 2025": la detrazione fiscale
- La fame nel mondo: cause, conseguenze e possibili soluzioni
- Palermo - Governo approva nuovo piano di gestione dei rifiuti per la Sicilia
- Dettagli
- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza – Il reato di bigamia (artt. 556 e 557 c.p.) - parte II
L’elemento psicologico del reato consiste nel dolo generico del soggetto agente, ossia nella volontà di contrarre un nuovo matrimonio avente effetti civili seppur nella consapevolezza di essere già parte di un matrimonio avente effetti civili.
Il momento consumativo del reato si realizza, avendo il reato di bigamia natura istantanea, nel momento e nel luogo in cui il soggetto attivo realizza la condotta tipica, ossia contrae il nuovo matrimonio avente effetti civili.
La bigamia, nelle sue due forme (propria ed impropria) è punita con la reclusione da uno a cinque anni e la procedibilità è d’ufficio con competenza del Tribunale monocratico. È, inoltre, possibile l’arresto facoltativo in flagranza di reato e sono consentite le misure cautelari personali, mentre non è consentito il fermo di indiziato di delitto.
Il secondo comma dell’art. 556 c.p. prevede una circostanza aggravante speciale e di conseguenza un aumento di pena. Recita, infatti, “la pena è aumentata se il colpevole ha indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.
In questo caso basta che il soggetto agente abbia realizzato dei comportamenti di qualunque natura, purché idonei ad indurre in errore l’altra persona.
Il terzo comma dell’art. 556 c.p. individua delle particolari cause estintive del reato di che trattasi. In particolare è previsto che il reato è estinto se viene dichiarato nullo il primo matrimonio contratto dal bigamo o se viene annullato il secondo matrimonio per cause diverse dalla bigamia. E tali cause estintive avranno effetti anche nei confronti di coloro che hanno concorso con lui nel reato.
L’art. 557 c.p. disciplina la prescrizione del reato di bigamia. In particolare prevede che il termine prescrizionale decorre non dal giorno in cui il secondo matrimonio viene celebrato o trascritto, ma dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo matrimonio per bigamia.
Carmela Mazza
No alla Violenza - Potrebbe interessarti anche...
No alla Violenza - Il reato di truffa e la distinzione con gli altri reati
Giovedì, 31 Ottobre 2024 09:58Il delitto di truffa si distingue: - dal reato di furto, poiché la truffa consiste nel procurarsi un profitto attraverso il consenso del titolare viziato dall'inganno, mentre il furto consiste nell’...
No alla Violenza - Le circostanze aggravanti del reato di truffa
Lunedì, 21 Ottobre 2024 17:04Il secondo comma (n. 1, n. 2 e n. 2 bis) disciplina varie ipotesi di circostanze aggravanti specifiche, giustificate dalla particolare qualifica del soggetto passivo o dalle particolari modalità...
No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte seconda)
Giovedì, 03 Ottobre 2024 18:44La truffa è un reato istantaneo con effetti permanenti dal momento che si perfezionerà nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la...
No alla Violenza - La truffa e i suoi elementi costitutivi (parte prima)
Mercoledì, 18 Settembre 2024 08:29Come abbiamo già detto, la truffa, come disciplinata dall’art. 640 c.p., è l' induzione di un soggetto in errore, mediante l'utilizzo di artifizi o raggiri, col fine specifico di ricavare un...