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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Induzione al matrimonio mediante inganno (art. 558 c.p.)
La fattispecie di cui all’art. 558 c.p. viene in considerazione quando nel contrarre matrimonio valido agli effetti civili viene occultato, con mezzi fraudolenti, all’altro coniuge un impedimento al matrimonio che, deve essere diverso da un matrimonio già in atto, poiché altrimenti continueremmo a parlare del reato di bigamia.
L’induzione al matrimonio mediante inganno è un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.
Soggetto passivo del reato sarà colui o colei che si accinge a contrarre matrimonio con il soggetto agente.
La condotta tipica del reato consiste nell’occultare con mezzi fraudolenti a colui o colei che si accinge a contrarre matrimonio l’esistenza di un impedimento al matrimonio che, come detto sopra, deve essere diverso da quello derivante da un precedente matrimonio, e che porta comunque al suo annullamento o sia idoneo a causarne l’annullamento.
Ne consegue che è assolutamente necessario, per la fattispecie in esame, che vi sia un nesso causale tra l’utilizzo dei mezzi fraudolenti, che non necessariamente devono consistere in artifici e/o raggiri, e l’occultamento.
L’elemento soggettivo del reato, ossia l’elemento psicologico dello stesso, consiste nel dolo generico in capo al soggetto agente e cioè nella finalità di contrarre un matrimonio civilmente valido ed efficace pur nella consapevolezza dell’esistenza di un impedimento ostativo e rilevante a tal fine; nonché nella volontà di nascondere al futuro sposo o alla futura sposa, al fine di indurlo o indurla in errore e conseguentemente a contrarre un matrimonio viziato, l’esistenza di tale impedimento.
Il reato si consuma nel momento in cui il matrimonio acquista effetti civili e, quindi, nel momento e nel luogo in cui viene celebrato se si tratta di matrimonio civile, altrimenti nel momento e nel luogo in cui viene trascritto se si tratta di matrimonio religioso.
Va precisato che il reato viene punito solo se il matrimonio contratto mediante inganno viene annullato a causa dell’impedimento occultato e la pena prevista è la reclusione fino ad un anno o la multa da 206,00 a 1.032,00 euro.
Carmela Mazza
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