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- Categoria: Diritto per Tutti
Diritto per tutti - Responsabilità da prodotto difettoso
Per prodotto difettoso si intende quel prodotto che non offre la sicurezza che si può attendere.
In sostanza, un prodotto difettoso è un prodotto non sicuro. Se un prodotto causa danni, questi sono risarcibili dal produttore anche se il soggetto danneggiato non è l'acquirente del prodotto in questione.
Nel caso di danno causato da un difetto del prodotto, il Codice del Consumo ( D.lgs. 206/2005) stabilisce il principio di responsabilità assoluta del produttore, indipendentemente dalla colpa.
Nel caso in cui non si individui il produttore, il responsabile sarà il fornitore che ha distribuito il prodotto.
Al fine di valutare se l’aspettativa di sicurezza è soddisfatta o meno (e quindi se il prodotto è intrinsecamente difettoso oppure no), secondo il Codice del Consumo si deve però tener conto di tre circostanze: il grado di accuratezza delle informazioni, il grado di accuratezza della progettazione e il difetto di fabbricazione.
Per ciò che riguarda il grado di accuratezza delle informazioni fornite dal produttore si deve far riferimento alle modalità con cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione caratteristiche evidenti ed istruzioni e avvertenze fornite.
Circa il grado di accuratezza della progettazione che sta alla base del prodotto bisogna considerare “l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere”.
Da ultimo, in caso di produzione seriale, occorre tener presente che il difetto può essere un difetto di fabbricazione che colpisce solo un prodotto all’interno di un lotto determinato: in tal caso, il “prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie”.
E’ importante notare che la responsabilità da prodotto difettoso è una forma di responsabilità extracontrattuale: ciò significa che il produttore è responsabile – e dovrà quindi risarcire il danno – anche se il soggetto danneggiato non è l’acquirente del prodotto, ma è un soggetto terzo.
Il prodotto difettoso può cagionare tre tipi di danno: danno di morte o lesioni personali, danno o distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, danno al prodotto stesso causato dal difetto di una o più parti.
Il produttore può essere esentato da responsabilità se riesce a provare: di non aver messo in circolazione il prodotto; che il difetto non esisteva al momento della distribuzione; di non aver realizzato il prodotto per fini di vendita; che il difetto è dovuto all’osservanza di norme imperative; che le conoscenza scientifiche e tecniche del prodotto del periodo in cui il prodotto è stato messo in circolazione non consentivano di scoprire l’esistenza del difetto.
Il consumatore che ha subito un danno può agire in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno.
È nullo qualunque patto che escluda o limiti la responsabilità del produttore.
Naturalmente, un’ipotesi di esclusione del risarcimento dipende dalla consapevolezza del consumatore circa il difetto del prodotto.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da prodotto difettoso è di tre anni dalla conoscenza del difetto e dell'identità del soggetto responsabile.
In ogni caso, il diritto si estingue dopo dieci anni dal giorno in cui il prodotto è stato messo in circolazione. Per impedire tale decadenza, occorre proporre la relativa domanda giudiziale entro tale termine.
Avv. Donatella Rampello
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