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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Violazione degli obblighi di assistenza inerenti la responsabilità genitoriale o la qualità di coniuge (art. 570 c.p. comma I)
Il primo comma dell’art. 570 c.p. sanziona espressamente la condotta di chi, abbandonando il domicilio domestico o serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale familiare, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.
Per domicilio domestico deve intendersi in una dimensione più ampia rispetto a quella prospettata dal codice civile, in quanto viene identificata con la sede abituale del nucleo familiare. Tale domicilio, affinché possa dirsi integrato il reato, deve essere abbandonato senza giustificato motivo. Va chiarito, infatti, che il diritto di famiglia consente l'allontanamento dalla residenza familiare, ad esempio quando sia stata proposta domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Trattasi di reato proprio, in quanto può essere commesso solo da un membro della famiglia in capo al quale sussistano obblighi di assistenza familiare.
Quanto a tale aspetto, va subito precisato che una eventuale controversia sulla validità del vincolo matrimoniale non costituisce questione pregiudiziale rispetto all'accertamento del delitto e dunque, finché non intervenga una sentenza di invalidità del matrimonio, ciascun coniuge è vincolato alla sua condizione.
La separazione personale fa cessare alcuni obblighi di assistenza morale nei confronti dell'altro coniuge, legati alla coabitazione che, per via della separazione, viene meno; mentre sul coniuge divorziato non incombe alcun obbligo penalmente sanzionabile di assistenza materiale e morale a favore dell'altro coniuge, se non l'eventuale obbligazione civile relativa all'assegno divorzile.
Perché la condotta assuma rilevanza penale, è necessaria, oltre al vincolo parentale, anche la convivenza, elemento necessario del reato, caratterizzato da un vincolo stabile e duraturo.
Il primo comportamento sanzionato è l'abbandono della casa familiare, sottraendosi ai propri obblighi di assistenza. Tale sottrazione costituisce evento del reato ed assume rilievo allorquando determini un inadempimento degli obblighi di assistenza materiale o morale, con la precisazione che l'adempimento di uno dei due obblighi non esclude la rilevanza penale dell'inadempimento dell'altro tipo di obbligo.
Dall’altro lato, la perdurante somministrazione di mezzi di sussistenza economica non impedisce la configurazione del reato, quando vi sia un totale abbandono morale, volto a non rendere possibile un'evoluzione completa ed equilibrata del minore. Ad ogni modo l'ambito applicativo della norma va limitato a quelle condotte che esprimano una significativa ed apprezzabile compromissione delle esigenze del minore.
Il reato previsto da questo primo comma è precedibile a querela di parte ed è punito con la pena alternativa della reclusione fino ad un anno o della multa da 103 a 1.032,00 euro. Competente sarà il Tribunale monocratico e non sono consentiti nè l’arresto, né il fermo di indiziato di delitto, né le misure cautelari personali, salvo l’allontanamento dalla casa familiare, ex art. 282 bis c.p.p., se il delitto è commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente.
Carmela Mazza
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