- Palermo - Il "Centro d'arte Raffaello" per la Giornata della Memoria
- Palermo - Allarme mafia e collusioni: appello dalla Sicilia per una politica di contrasto
- Enna - Apertura e potenziamento di ambulatori di Otorinolaringoiatria a Nicosia e Piazza Armerina
- P.Armerina (EN) - Tentato furto di medicinali all’Ospedale Chiello: arrestati cinque uomini
- Eolie – L’Ass. Eolian Regeneration partecipa al progetto europeo "ReBoat" per un turismo sostenibile nelle isole
- Rugby - Orazio Arancio nuovo Presidente del Comitato Rugby Sicilia
- Volley - Jonica Volley Santa Teresa e ASD Pallavolo Zafferana vincono la Coppa Sicilia
- Dettagli
- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza - Il procedimento per l’applicazione degli ordini di protezione
Gli ordini di protezione sono stati definiti come misure cautelari civili atipiche, che non rispettano le garanzie già richieste dal diritto processuale penale ai fini dell’emanazione dei provvedimenti cautelari che vengono disposti in tale sede.
Ciò a cui si fa riferimento negli ordini di protezione è il concetto di “violenza giuridicamente rilevante” intesa quale violenza intrafamiliare ed endofamiliare.
Tale tutela, si ribadisce, risulta essere alternativa a quella penale e con essa non interferente.
La procedura per l'adozione degli ordini di protezione è disciplinata dal nuovo art. 736 bis c.p.c.
Gli ordini di protezione richiedono l’istanza della vittima, che può essere proposta anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del luogo di propria residenza o domicilio, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.
Tuttavia, qualora la domanda concerna anche altri profili del conflitto familiare, tra cui l’affidamento e il mantenimento del figlio minorenne, la competenza è attribuita al Tribunale in composizione collegiale stante il principio ex art. 363 c.p.c.
A seguito dell’istanza il Presidente del Tribunale designerà il giudice a cui affidare la trattazione del ricorso, il quale, sentite le parti, procede ad istruire la causa nel modo che ritiene più opportuno, disponendo anche eventuali indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio delle parti a mezzo della polizia tributaria.
Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo. In caso di urgenza, l’ordine di protezione può essere assunto dopo sommarie informazioni, con successiva udienza di comparizione delle parti entro un termine non superiore a quindici giorni, in occasione della quale vi è la conferma, la modifica o la revoca dell'ordine di protezione.
Contro il decreto con cui il giudice adotta l'ordine di protezione o rigetta il ricorso, o conferma, modifica o revoca l'ordine precedentemente adottato, è ammesso reclamo al tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione o della notifica del decreto, ai sensi dell’art. 739, comma II, c.p.c..
II reclamo introduce un giudizio avente natura di revisio prìorìs instantiae, con la conseguenza che è inammissibile la produzione di documenti nuovi e la richiesta di assunzione di prove costituende. Del pari inammissibile in sede di reclamo è l'istanza con cui la parte reclamata chiede l'applicazione delle misure previste dall'art. 709 ter c.p.c. lamentando il mancato pagamento dell'assegno periodico disposto con l'ordine di protezione. Infatti, in forza dell'art. 669-duodecies c.p.c., l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro (e tale è da considerarsi l'ordine di pagamento del contributo al mantenimento stabilito dal provvedimento di cui all'art. 342 ter, comma II, c.c.) avviene mediante l'espropriazione forzata.
Il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione; il tribunale provvede, infatti, in camera di consiglio, in composizione collegiale, sentite le parti, con decreto motivato non impugnabile, nemmeno per cassazione (né con ricorso ordinario, né con ricorso straordinario ai sensi dell'art. 111, Cost.), giacché detto decreto difetta dei requisiti della decisorietà e della definitività.
Per quanto non previsto dall’art. 736 bis, c.p.c., si applicano al procedimento le norme comuni ai procedimenti in camera di consiglio (ove compatibili), ex artt. 737 e ss., c.p.c.
Carmela Mazza
No alla Violenza - Potrebbe interessarti anche...
No alla Violenza - La vendita di cose altrui
Giovedì, 09 Gennaio 2025 18:52Un’ipotesi particolare di truffa contrattuale è “la vendita di cose altrui” con effetti obbligatori, ossia l’ipotesi del falso venditore che ha carpito la buona fede dell’acquirente ponendo in...
No alla Violenza - La truffa contrattuale e la truffa per l'assunzione ai danni dello Stato
Lunedì, 09 Dicembre 2024 12:40La truffa contrattuale e la truffa per l'assunzione ai danni dello Stato sono, due fattispecie di truffa, ideate dalla giurisprudenza prevalente, che si concretizzano nella "dematerializzazione" o...
No alla Violenza - 25 Novembre 2024: Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
Sabato, 23 Novembre 2024 12:35Un altro “annus horribilis” e un altro 25 novembre, giorno in cui si celebra e “non si festeggia” la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, in cui i numeri della...
No alla Violenza - Il reato di truffa e la distinzione con gli altri reati
Giovedì, 31 Ottobre 2024 09:58Il delitto di truffa si distingue: - dal reato di furto, poiché la truffa consiste nel procurarsi un profitto attraverso il consenso del titolare viziato dall'inganno, mentre il furto consiste nell’...