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- Categoria: No alla Violenza
No alla Violenza – Il sequestro preventivo ed il sequestro conservativo
In tema di misure cautelari reali il nostro codice di procedura penale disciplina il sequestro preventivo ed il sequestro conservativo.
Il sequestro preventivo (artt. 321 ss. c.p.p.) è la misura cautelare reale disposta sulle cose pertinenti al reato, ogniqualvolta vi sia pericolo che la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ovvero agevolare la commissione di altri reati.
Si tratta quindi di una misura volta a garantire sia che la “res” oggetto di confisca permanga immutata, sia ad impedire che il soggetto indagato abbia la libera disponibilità di un bene collegato o pertinente al reato, rischiando, in tal modo, di aggravare o protrarre le sue conseguenze ovvero di agevolare la commissione di altri illeciti.
Per l’ammissibilità del sequestro preventivo si richiedono due presupposti: 1 il fumus boni iuris ossia la necessità di una previa individuazione di una fattispecie del reato, rispetto alla quale deve essere individuato il vincolo di pertinenzialità della res che potrà anche appartenere ad un terzo estraneo al procedimento; e 2 il periculum in mora, coincidente con lo scopo che il legislatore aveva di mira, ovvero quello di evitare il protrarsi di conseguenze dannose derivanti dal reato, quello di impedire la commissione di ulteriori illeciti.
Occorre, quindi, accertare che vi sia il presupposto del c.d. fumus commissi delicti ossia che l’ipotesi accusatoria non sia manifestamente infondata e che sia accertata la sussistenza di elementi idonei a suffragare la configurabilità in concreto della fattispecie di reato ipotizzata.
Il sequestro conservativo è, invece, la misura cautelare reale volta ad aggredire il patrimonio dell’imputato su iniziativa dell’autorità giudiziaria e della parte civile quando vi è il fondato motivo per ritenere che si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria e/o delle spese del procedimento ovvero delle obbligazioni civili nascenti dal reato.
I presupposti per la sua applicazione sono: 1 il fumus boni iuris e 2 il periculum in mora consistente nella “fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie”.
Tale provvedimento può essere disposto “in ogni stato e grado del processo di merito” ma solo nei confronti di un soggetto che abbia già assunto la qualifica di imputato e, pertanto, non è possibile disporre il sequestro conservativo né nella fase delle indagini preliminari, né in quella di cassazione.
Carmela Mazza
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