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La tratta di esseri umani - L’attuazione della Direttiva 2011/36/UE in Italia
Nel nostro ordinamento la Direttiva europea sulla tratta degli esseri umani (Dir. 2011/36/UE) ha trovato attuazione con il decreto legislativo n. 24 del 2014, il quale ha integrato la formulazione data dal codice penale previsti e puniti dagli articoli 600 e 601.
In particolare, riguardo all’art. 600 c.p. non si fa più riferimento al termine “prestazioni di diversa natura che comportino comunque lo sfruttamento della vittima”, ma si fa riferimento al “compimento di attività, anche illecite” e la fattispecie illecita viene integrata anche col riferimento alla costrizione a sottoporsi al prelievo di organi. Viene, inoltre, precisata l'illiceità della condotta, anche in relazione all'approfittamento della vulnerabilità della vittima.
Riguardo, invece, all’art. 601 c.p. si fa riferimento al reclutamento e al trasporto di schiavi, nonché alla cessione a terzi di autorità su di essi, all’ospitalità loro fornita; all’approfittamento di una situazione di vulnerabilità della vittima. In particolare lo sfruttamento delle vittime viene riferito alla costrizione al lavoro, anche di natura sessuale, all’accattonaggio o ad altre attività illecite che comportano lo sfruttamento o la sottoposizione al prelievo di organi.
Tali condotte, qualora coinvolgessero minori, sono punite a titolo di tratta di esseri umani anche in assenza delle modalità previste dal com. 1 (uso della forza, frode, inganno, abuso di autorità, ecc.).
Il decr. Lgs. 24/2014 integra anche la formulazione dell'art. 398 c.p.p. in materia di incidente probatorio, aggiungendovi un nuovo comma 5-ter che prevede che il giudice, su richiesta di parte, può estendere anche alle persone maggiorenni “in condizioni di particolare vulnerabilità” (desunte anche dal tipo di reato per cui si procede) le cautele previste dal comma 5-bis per l'incidente probatorio dei minorenni. In particolare, si prevede che la persona deponga con le modalità protette o che l'udienza si svolga anche in luogo diverso dal tribunale o, in mancanza, presso l'abitazione della persona maggiorenne interessata all'assunzione della prova; il giudice potrà avvalersi, ove possibile, di strutture specializzate di assistenza e le dichiarazioni potranno essere documentate integralmente con mezzi audiovisivi.
La riforma prevede anche che i minori non accompagnati vittime di tratta siano informati dei loro diritti, anche in riferimento al loro possibile accesso alla protezione internazionale.
Sono previsti, inoltre, dei percorsi formativi per i pubblici ufficiali che si occupano di questioni inerenti la tratta degli esseri umani; il diritto all'indennizzo per le vittime di tratta; l’affidamento al
Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio di compiti di coordinamento ed indirizzo, nonché di valutazione delle tendenze del fenomeno.
Infine, la riforma prevede l'adozione di un Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione in favore di stranieri vittime di tratta e riduzione in schiavitù nonché di stranieri vittime di violenza o di grave sfruttamento che corrano concreti pericoli per la loro incolumità e l’adozione di un Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani volto a definire strategie di lungo periodo per la prevenzione e il contrasto del fenomeno mediante azioni di sensibilizzazione, promozione sociale, emersione ed integrazione delle vittime della tratta.
Carmela Mazza
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