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No alla violenza - Il decreto legislativo n. 212del 2015 e le modifiche al codice di rito penale
Il decreto legislativo n. 212/2015, che ha dato attuazione alla Direttiva Europea n. 2021/29, ha modificato otto articoli del codice di procedura penale, c.d. codice di rito (artt. 90, 134, 190 bis, 351, 362, 392, 398 e 498) ed ha introdotto quattro nuovi articoli e due norme di attuazione (artt. 90 bis, 90 ter, 90 quater, 143 bis c.p.p. e artt. 107 ter e 108 ter disp. att. c.p.p.).
Si tratta di modifiche che hanno introdotto nel nostro ordinamento il concetto di “vulnerabilità”, condizione particolare in cui possono trovarsi alcune vittime di reati, ed alcuni strumenti di tutela.
Il nuovo art. 90 quater c.p.p. dispone che “la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato”.
Inoltre, al fine di rafforzare la tutela della vittima particolarmente vulnerabile durante l’audizione, nel corso di tutto l’iter giudiziario, il modificato art. 134 c.p.p., ultimo comma, consente “anche al di fuori dei casi di assoluta indispensabilità la riproduzione audiovisiva delle dichiarazioni della persona offesa in condizione di particolare vulnerabilità”.
Ancora, durante la fase delle indagini preliminari, in materia di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, nel corso dell’audizione è stata prevista la presenza di un/a esperto/a nonché l’adozione di particolari cautele, per evitare che l’indagato e la vittima abbiano un contatto (artt. 351 e 362 c.p.p.).
In tema di incidente probatorio è stato, inoltre, ampliato il novero dei casi di assunzione anticipata della testimonianza da parte della vittima vulnerabile ed è stata prevista la non ripetibilità in dibattimento dell’assunzione della testimonianza già resa (art. 392, com. 1 bis ed art. 190 bis c.p.p.).
Infine, durante il dibattimento, ed in particolare in materia di esame diretto e controesame dei testimoni, l’art. 498, comma 4 quater, dispone che “……. quando occorre procedere all'esame di una persona offesa che versa in condizione di particolare vulnerabilità, il giudice, se la persona offesa o il suo difensore ne fa richiesta, dispone l'adozione di modalità protette”.
Va precisato, tuttavia, che proprio perché la legge non definisce in maniera chiara e precisa quali siano gli strumenti volti all’accertamento della condizione di particolare vulnerabilità della vittima, che, di volta in volta, deve essere valutata dagli operatori giuridici, si rende necessaria, per gli stessi operatori, una specifica formazione giuridica e psicologica che consenta di ottenere una valutazione della condizione di particolare vulnerabilità della vittima basata sulla capacità e sulla esperienza reale.
Carmela Mazza
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