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No alla Violenza - Il delitto di truffa nel diritto civile e nel diritto penale
La truffa è il delitto che induce la vittima a stipulare un accordo in realtà non voluto e, allo stesso tempo, le fa accettare condizioni diverse da quelle a cui avrebbe concluso un contratto.
Trattasi di delitto a forma vincolata in quanto la condotta che conduce all’evento segue un percorso ben preciso. Infatti, agli iniziali raggiri e artifizi che inducono la vittima in errore, ledendo la sua buona fede, segue il compimento di un atto dispositivo da parte della stessa che, di conseguenza, subisce un danno patrimoniale a vantaggio del profitto ingiusto conseguito dal soggetto agente.
Per lungo tempo si è distinto tra frode civile e frode penale.
Per la prima si riteneva sufficiente l’inganno della vittima prodotto con qualsiasi mezzo, anche con la menzogna, al fine di garantire il corretto svolgimento di rapporti civili; mentre per la seconda si riteneva necessario una specie di messa in scena, volta a convalidare i fatti falsamente affermati.
Tale distinzione nel tempo si è assottigliata e la fattispecie di truffa si è ampliata sia nelle formulazioni legislative che sul piano interpretativo, inglobando in essa fattispecie che prima erano escluse.
Il concetto di “buona fede” in ambito civilistico rileva sia sotto il profilo soggettivo che sotto il profilo oggettivo.
La buona fede soggettiva (che è quella che rileva anche in settore penale) identifica uno stato soggettivo della coscienza che può assumere a sua volta diverse connotazioni e atteggiarsi come convinzione erronea di agire in conformità al diritto; ignoranza di ledere un diritto altrui; affidamento in una situazione giuridica apparente difforme da quella reale.
La buona fede oggettiva, invece, pone regole di condotta, definendo modelli di comportamento socialmente apprezzabili ai quali i contraenti devono uniformarsi, ad es. nelle trattative e nella formazione di un contratto o nell’adempimento dell’obbligazione ecc.
Essa, nella fase di formazione del contratto rileva come dovere di lealtà, imponendo doveri di informazione che, se violati, comportano responsabilità precontrattuale. Mentre nei contratti tra una parte forte ed una parte debole, assolve ad una funzione di controllo dell’autonomia negoziale.
Circa l’atto di disposizione patrimoniale, invece, la Corte di Cassazione ha affermato che, per aversi truffa, deve trattarsi di un atto volontario produttivo di un ingiusto profitto altrui a proprio danno e determinato dall’errore causato da una condotta artificiosa.
Per patrimonio deve intendersi, invece, il complesso dei beni, dei diritti e dei rapporti giuridici facenti capo ad una persona suscettibili non solo di valutazione economica ma che presentino anche un valore soltanto personale, spirituale o affettivo.
Nel diritto penale agli effetti del patrimonio rilevano sia il valore di economico che il valore affettivo.
La truffa può avere ad oggetto qualsiasi rapporto patrimoniale o anche tutti i rapporti patrimoniali facenti capo ad un soggetto, può ad es. riguardare un diritto reale immobiliare o mobiliare, un diritto di credito, ma può avere ad oggetto anche l’intero patrimonio mobiliare o immobiliare.
Carmela Mazza
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