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No alla Violenza - Il reato di diffamazione e la nozione di reputazione (art. 595 c.p.)
L’art. 595 c.p. disciplina il reato di diffamazione e dispone che: “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro”.
La norma tutela il bene giuridico della “reputazione” intesa nell’ambito sia strettamente personale, che nell’ambito professionale.
La reputazione di una persona consiste nella considerazione che gli altri hanno di essa non solo in ambito morale, ma in qualsiasi ambito ed aspetto della vita umana e dell’attività economica, sociale, culturale e politica.
Nel concetto di reputazione rientra, pertanto, sia il concetto di onore in senso oggettivo, ossia il senso della dignità personale nell’opinione altrui o ancora il patrimonio morale che viene riconosciuto ad un determinato soggetto dai consociati o anche la stima della quale il soggetto gode nella comunità in cui vive ed opera; sia il concetto di onore in senso soggettivo, ossia il sentimento che ciascuno ha della propria dignità morale e della somma di qualità che ciascuno attribuisce a se stesso.
In virtù di quanto detto, all’interno del concetto di reputazione possiamo far rientrare anche il decoro professionale percepito come l’immagine che un soggetto ha costruito di sé nel proprio ambiente di lavoro.
Possiamo, quindi, fare una differenziazione tra reputazione economica o professionale o commerciale che si riferisce alla sfera economica o professionale del soggetto e reputazione personale che attiene, invece, alla sfera privata dello stesso.
Va detto, però, che il concetto di reputazione può variare a seconda dell’ambito sociale, politico, economico e culturale in cui viene preso in considerazione per valutare l’eventuale lesione subita.
Il nostro Ordinamento Giuridico tutela e riconosce il decoro e la reputazione come diritti della persona e, pertanto, quali diritti assoluti, indisponibili ed imprescrittibili e prevede che nel caso di lesione del diritto alla reputazione il soggetto abbia il diritto al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2059 c.c.
Carmela Mazza
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