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- Categoria: No alla Violenza
I reati culturalmente orientati (seconda parte)
I principali tentativi volti a condannare il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, da parte della comunità internazionale, trovano ufficializzazione nella Carta Africana dei Diritti dell’Uomo del 1986 il cui art. 18 com. 3 riguarda la condizione femminile ed impone agli Stati di “provvedere all’eliminazione di qualsiasi discriminazione contro la donna e di assicurare la protezione dei diritti della donna e del bambino quali stipulati nelle dichiarazioni e nelle convenzioni internazionali”.
Nel 2003 viene adottato il Protocollo per i Diritti delle Donne in Africa, c.d. Protocollo di Maputo, che protegge e rafforza il ruolo della donna oltre a sottolineare l’importanza dell’eliminazione delle pratiche tradizionali dannose per le donne, condannando formalmente tutte le pratiche lesive dell’integrità fisica e psichica delle donne, come le mutilazioni genitali femminili.
Un altro diritto che viene indirettamente violato è quello all’istruzione, infatti, tra le maggiori cause di abbandono scolastico vi sono gli effetti dell’intervento di mutilazione.
Le mutilazioni genitali femminili possono essere considerate violazioni anche dell’art. 1 della Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani e Degradanti.
Nel nostro ordinamento le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili sono vietate dall’art. 583 bis del codice penale e sono punite con pene che vanno dalla reclusione dai 4 ai 12 anni; mentre le lesioni agli organi genitali femminili, causate in assenza di esigenze terapeutiche ed al solo fine di menomare le funzioni sessuali, sono punite con la reclusione dai 3 ai 7 anni.
Queste pene sono aumentate di 1/3 quando queste pratiche sono commesse a danno di un minore o se il fatto è commesso a fini di lucro.
Inoltre, se questi fatti sono commessi dal genitore o dal tutore, si avranno rispettivamente la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale e l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela ed all’amministrazione di sostegno.
I reati culturalmente orientati e/o motivati impongono una riflessione circa la sussistenza o meno del dolo e quindi della volontà consapevole di produrre il danno.
A tal riguardo la Corte di Cassazione ha più volte affermato che nei reati culturalmente orientati e/o motivati non può essere riconosciuta l’insussistenza del dolo, infatti, il cittadino straniero o il cittadino italiano di origine straniera imputato di una condotta costituente reato nel nostro ordinamento non può invocare la mancanza di dolo adducendo che nel proprio paese di origine la stessa condotta è ritenuta legittima (Cass. Pen. Sez. III, sent. n. 14960/2015).
Carmela Mazza
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