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No alla Violenza - Le informazioni alla persona offesa dal reato
La persona offesa dal reato è quel soggetto processuale cui spettano diversi diritti e a cui l’ordinamento attribuisce poteri di sollecitazione probatoria e di impulso processuale, che rilevano principalmente nella fase delle indagini preliminari.
Tuttavia, per poter esercitare tali poteri è necessario che la persona offesa ne venga a conoscenza tramite un'adeguata informativa.
Per tali motivi, sin dal primo contatto con l'autorità, ai sensi dell’art. 90 bis c.p.p., la persona offesa deve essere edotta di tutti i suoi diritti e delle sue facoltà.
A seconda dell’organo che riceve materialmente la denuncia/querela, i soggetti tenuti a dare alla persona offesa dal reato tali informazioni saranno gli Uffici delle Procure o la Polizia Giudiziaria.
Inoltre, qualora la persona offesa non comprenda la nostra lingua, ha diritto all’interpretazione e traduzione degli atti del procedimento, nonché alla nomina di un/una interprete sia se occorre procedere alla sua audizione, sia nei casi in cui la stessa intenda partecipare all’udienza ed abbia fatto richiesta di essere assistita da un/una interprete.
È, altresì, previsto che la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinnanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, ha il diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta e di ottenere, previa richiesta, la traduzione, sempre nella lingua a lei conosciuta, dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.
In questo modo alla persona offesa, sin dal suo primo contatto con l’autorità giudiziaria, viene riconosciuto il diritto di ricevere, in una lingua a lei comprensibile, tutte le informazioni circa le modalità con le quali può denunciare o querelare e attraverso cui può esercitare i diritti e le facoltà che la legge le riserva, sia nel corso delle indagini che nel corso del processo.
Inoltre, deve essere prontamente informata in ordine a tutta una serie di facoltà tra cui ottenere informazioni sullo stato del procedimento; chiedere di essere avvisata dell’eventuale richiesta di archiviazione; essere resa edotta della possibilità di poter accedere al patrocinio a spese dello Stato; la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni patiti attraverso la costituzione di parte civile o ancora circa la possibilità di rimettere la querela a seguito di una transazione con l'autore del reato, nei casi in cui il reato è procedibile a querela di parte.
Tuttavia, occorre evidenziare che il mancato rispetto delle norme dirette a consentire alla/o straniera/o una piena partecipazione al procedimento, non prevede e non comporta l’applicazione di specifiche sanzioni; tale omissione incide soltanto negativamente sulla reale efficacia delle garanzie processuali previste.
Carmela Mazza
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