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Gli strumenti di tutela della vittima di atti persecutori o stalking
L’art. 8 del D.L. n. 11 del 2009, convertito dalla L. n. 38 del 2009, attribuisce al questore, una volta assunte le dovute informazioni, il potere di ammonire oralmente il soggetto, accusato di atti persecutori e nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, affinchè si astenga dal commettere ulteriori atti di molestia.
L’ammonimento è un provvedimento amministrativo volto a contrastare sia il fenomeno dello stalking ed in particolare l’escalation criminale verso forme più violente di manifestazione del reato che lo caratterizza, sia ad evitare l’apertura di procedimenti penali.
Può, tuttavia, essere richiesto dalla vittima di atti persecutori se non viene sporta querela per i medesimi fatti.
Nel caso in cui il soggetto ammonito continui a tenere una condotta persecutoria, l’ammonimento comporta due effetti, ossia il reato diventa precedibile d’ufficio e la pena viene aumentata.
Qualora, invece, la vittima abbia preferito sporgere querela e, conseguentemente, si sia incardinato un procedimento penale, il giudice può prescrivere all’imputato il divieto di avvicinamento a determinati luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa o da persone comunque legate alla stessa da vincoli di parentela o conviventi o legate da qualsiasi relazione affettiva, nonché vietare all’imputato di comunicare in qualsiasi modo con le suddette persone, o di mantenere una certa distanza dagli stessi soggetti.
Lo scopo di tali misure è quello di consentire alla persona offesa di svolgere la propria vita in condizioni di serenità e sicurezza.
La scelta da parte del giudice dell’applicazione della misura del divieto di avvicinamento a determinati luoghi frequentati abitualmente dalla persona offesa o di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla stessa persona offesa, dipenderà dalle concrete modalità e caratteristiche della condotta invasiva dello stalker.
Un ultimo aspetto di tutela, relativo alle vittime di atti persecutori o stalking, riguarda la modifica dell’ art. 162 ter c.p., introdotto dalla legge n. 130 del 2017.
Tale articolo, rubricato nel cod. pen. come “estinzione del reato per condotte riparatorie”, prevedeva l’estinzione del reato di atti persecutori o stalking, attraverso l’intera riparazione del danno tramite restituzione o risarcimento, e con l’eliminazione, ove possibile, delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
Tuttavia, dopo la famosa sentenza del Tribunale di Torino (n. 1299/2017), che aveva estinto il reato di stalking a seguito della condotta riparatoria dell’accusato (un’offerta alla vittima di € 1.500), l’art. 162 ter c.p. è stato modificato con l’aggiunta di un quarto comma, secondo il quale l’estinzione del reato per condotte riparatorie non si verifica nei casi di atti persecutori o stalking.
Carmela Mazza
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