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No alla Violenza - Il Bullismo
Con il termine “bullismo” si intendono l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.
Le caratteristiche del bullismo sono:
1) l’intenzionalità, ossia la volontà consapevole di compiere determinati atti;
2) la reiterazione nel tempo, la condotta illecita quasi mai è isolata, ma persistente nel tempo;
3) l’asimmetria di potere, in quanto la relazione che si instaura tra bullo e vittima si basa sulla diseguaglianza fisica e/o psicologica tra i protagonisti;
4) l’inconsapevolezza della illiceità dei comportamenti, in pratica molto spesso gli autori di atti di bullismo, in presenza delle forze dell’ordine, mostrano stupore per le conseguenze penali del loro comportamento.
Le conseguenze psicologiche e/o fisiche del bullismo sulla vittima sono di diversa natura e intensità. Normalmente ne deriva un senso di insicurezza, calo di autostima, difficoltà di relazione a scuola e in famiglia Non infrequenti sono i cali nel rendimento scolastico. Recenti episodi di cronaca hanno persino dimostrato come episodi di bullismo sono stati causa o concausa di atti di autolesionismo o addirittura di suicidio di adolescenti.
Spesso non ci si pensa, ma il bullismo comporta la violazione di tutta una serie di leggi, quali: la violazione dei principi fondamentali della Costituzione italiana; violazioni della legge penale; violazione della norme di diritto privato.
Gli atti di bullismo, purtroppo, evidenziano sempre più la scarsa tolleranza, la non accettazione nei confronti di chi è diverso per razza e/o etnia, religione, caratteristiche psicofisiche, genere, identità di genere, orientamento sessuale e particolari realtà familiari.
Per quanto riguarda l’imputabilità, va distinto il minore di anni 14 da quello tra i 14 ed i 18 anni.
Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il ricovero in riformatorio. Invece, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.
La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
Carmela Mazza
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